Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8323 Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.N. ricorre nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle dogane, ufficio di Como, ha confermato l’illegittimità della cartella esattoriale relativa ad IVA all’importazione e ad imposte doganali per carenza di motivazione: da una parte, infatti, non era stata specificata nell’atto la pretesa creditoria nei confronti del contribuente, perchè nell’invito al pagamento previamente notificato era stata richiesta la somma di L. 292.000.000 circa, mentre con la cartella impugnata erano stati richiesti oltre 2 milioni di Euro; dall’altra, il mero riferimento ad una sentenza di patteggiamento non costituiva elemento sufficiente di motivazione della cartella.

Il giudice d’appello ha tuttavia rigettato l’eccezione di carenza di soggettività passiva d’imposta sollevata con appello incidentale dal contribuente, autista dipendente dell’impresa trasportatrice, in quanto debitori solidali dei diritti doganali dovuti sono tutte le persone partecipanti alla sottrazione delle merci al controllo doganale ed alla conseguente evasione delle imposte. Era stato infatti accertato che il contribuente, in qualità di autista trasportatore di quattro carichi di manufatti tessili in regime di transito comunitario, non aveva presentato i carichi stessi alla dogana di Barcellona, come documentato dal modello T1 in suo possesso e come dichiarato alla dogana svizzera, sicchè le merci erano entrate nel territorio italiano sottraendosi ai controlli doganali e al pagamento delle relative imposte. L’autista è infatti uno dei soggetti individuati come responsabili solidali ove sia consapevole di partecipare all’evasione. Nella specie, la mancata presentazione dei beni alla dogana di Barcellona costituiva presunzione grave della conoscenza da parte dello S. dell’attività finalizzata all’evasione, rispetto alla quale non costituiva giustificazione la posizione di lavoratore dipendente dell’impresa di trasporto.

E’ tale statuizione, con la quale il giudice perviene ad affermare la sua soggezione passiva all’imposta, che il ricorrente censura, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, segnatamente dell’art. 38 del T.U.L.D. approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e degli artt. 201-203 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, nonchè vizio di motivazione, il ricorrente assume di non essere soggetto passivo di imposta, sia doganale che IVA. Con il secondo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostiene, anche in relazione al contraddittorio richiamo operato dall’avviso alla sentenza di patteggiamento, che sia stato violato il principio dell’onere della prova, in difetto di accertamenti da parte dell’ufficio.

Con il terzo motivo si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda avanzata in appello, perchè nuova, di rettificare la cartella in ordine pi all’importo preteso, indicato in euro 300.000, laddove in primo grado l’ufficio aveva chiesto di riconoscere la legittimità della pretesa erariale per un valore di oltre 2 milioni di Euro.

Con il quarto motivo si duole dell’omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, per non essere stata fornita la prova della data di consegna del ruolo al concessionario per la riscossione.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili.

Quanto alla domanda proposta dall’amministrazione in appello, di poter rettificare in giudizio l’importo indicato nella cartella, di oltre due milioni di euro, con il diverso importo di Euro 300.000, il ricorrente non ha ragione di dolersi della mancata pronuncia in ordine alla sua inammissibilità, atteso che il giudice l’ha disattesa. Ha infatti ritenuto nulla la cartella (oltre che per non essere sufficientemente motivata) per la mancanza o l’incertezza dell’indicazione del debito d’imposta: "la cartella con l’indicazione di un debito così sproporzionato è una cartella priva dell’indicazione del debito e lascia il contribuente nell’impossibilità di approntare strumenti idonei a contrastarla".

Una cartella "nulla perchè non corrispondente al presupposto d’imposta non può essere rettificata, ma semmai annullata e sostituita con altra conforme".

Il quarto motivo non appare rispettoso del principio di autosufficienza, in quanto dalla sentenza impugnata non risulta che il rilievo sia stato formulato nel giudizio di merito, ed il ricorrente non indica gli atti di causa ed il luogo di essi in cui l’eccezione sarebbe stata sollevata, sicchè quest’ultima, che involgerebbe un accertamento di fatto, appare proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il primo ed il secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi, sono entrambi infondati.

Con riguardo al profilo concernente la soggezione passiva all’iva all’importazione, va anzitutto rilevato che questa Corte ha costantemente affermato l’assimilazione dell’iva all’importazione ai diritti di confine (Cass. n. 1940 del 1989, n. 6823 del 1999, n. 5247 del 2008, n. 14307 del 2009); ancora di recente, si è avuto modo di chiarire che "l’Agenzia delle Dogane è competente all’accertamento dell’IVA all’importazione sia ai sensi del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, comma 1, che prevede che per il tributo in questione si applichino le disposizioni doganali relative ai diritti di confine, sia ai sensi degli artt. 13, 14 e 78 del Regolamento del Consiglio CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che riconoscono all’autorità doganale il potere di adottare tutte le misure di controllo necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale, sia, infine, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 63, che indica l’Agenzia delle Dogane quale competente nello svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei diritti doganali, concetto quest’ultimo nel quale va ricompresa l’IVA all’importazione, che è un diritto di confine e va accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, cioè l’importazione" (Cass. n. 15921 del 2011).

Secondo l’art. 203, comma 2, del codice doganale comunitario, istituito con Regolamento CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913, l’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione; con disciplina di particolare rigore, il successivo comma stabilisce che i debitori sono, oltre alla persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, "le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale; le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della mercè in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la mercè è stata vincolata". In termini analoghi è, per l’ipotesi di "introduzione Ma irregolare", la norma dettata dal precedente art. 202, comma 3.

La Commissione regionale, rigettando l’appello incidentale dello S. sul punto, lo ha ritenuto "debitore" dell’obbligazione doganale, alla stregua della normativa del Regolamento del 1992, per aver partecipato alla sottrazione delle merci al controllo doganale ed alla conseguente evasione, in guanto, "in qualità di autista trasportatore per conto della società Marola Trasporti di n. 4 carichi di manufatti tessili sotto il regime di transito comunitario, non aveva presentato detti carichi alla dogana di Barcellona, come documentato dal modello T1, in suo possesso, e come era stato dichiarato alla Dogana svizzera di (OMISSIS)" e "non si era attenuto a quanto indicato nel documento di trasporto in relazione alla destinazione delle merci", atteso che "i documenti doganali falsamente attestano il transito delle merci presso la dogana spagnola".

La presunzione di conoscenza ("…sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere…") della sottrazione al controllo, fondata sulla mancata presentazione, da parte di un operatore professionale, dei beni trasportati, alla dogana spagnola, si rivela in tale quadro idonea ed immune da censura.

Un siffatto accertamento il giudice ha compiuto non sulla base della sentenza di patteggiamento – e ciò vale ad escludere, in particolare, la fondatezza del secondo motivo del ricorso -bensì, "sulla base della documentazione in atti e degli accertamenti eseguiti dagli agenti doganali", dai quali era scaturita la pretesa, in relazione alla quale l’ufficio aveva notificato allo S., il 19 marzo 1997, "un invito al pagamento della somma di L. 292.003.030 relativa a IVA e dazio per alcuni trasporti da lui effettuati, indicando, peraltro date e numeri dei documenti T1".

Il ricorso va pertanto rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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