T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione della giustizia in data 22 settembre 2011 e depositato il successivo 20 ottobre 2011, i ricorrenti espongono di avere partecipato al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 133 posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia Penitenziaria indetto con DM 24 marzo 2006, nell’ambito del quale 27 unità, pari al 20% sono riservate agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

All’esito delle prove concorsuali i ricorrenti sono risultati idonei e non vincitori e collocati rispettivamente al 36°, 37° e 38° posto della graduatoria interna riservata agli appartenenti al Corpo di P.P.

Espongono ancora che la graduatoria, valida fino al 17 agosto 2012 è stata ampliata da 133 a 142 posti e degli ulteriori nove posti 8 sono stati i candidati attinti dall’esterno e 1 dal personale interno, ferma restando al percentuale del 20%; e che, in data sconosciuta l’Amministrazione penitenziaria avrebbe ulteriormente ampliato la procedura di assunzione di 127 unità nello stesso ruolo attingendo al novero degli idonei non vincitori, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ma omettendo di rispettare la quota del 20% di riserva agli interni.

Rappresentano ancora di avere inoltrato una diffida in data 14 luglio 2011, affinché l’Amministrazione disponesse che i candidati da avviare a formazione mediante scorrimento fossero individuati rispettando la quota del 20%, in esito alla quale hanno ottenuto la risposta del 28 luglio 2011 impugnata e con la quale l’Amministrazione ha reso noto di avere "richiesto l’autorizzazione ad assumere n. 127 vice commissari di cui 9 unità che hanno maturato il diritto per effetto di pronunce giurisdizionali, ovvero per effetto di provvedimenti adottati in conformità all’art. 10, comma 2 del d.lgs n. 146/2000 e 118 unità mediante scorrimento della graduatoria".

Espongono pure di avere inoltrato una richiesta di accesso, rimasta inevasa, e che, col provvedimento impugnato l’amministrazione ha rigettato e negato quanto legittimamente richiesto da essi, decidendo che il contingente da avviare è stato individuato mediante principio meritocratico, cioè mediante l’effettivo punteggio di merito riportato da ogni singolo candidato senza rispettare né la quota di riserva in questione né i titoli di preferenza.

Avverso tali atti i ricorrenti deducono:

1. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 162 del 2001, violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e vizio di motivazione; violazione della Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, oscura azione amministrativa, travisamento dei fatti, eccesso di potere, contraddittorietà e palese illogicità.

2. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, vizio della motivazione e palese illogicità.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 33, comma 1 bis del d.lgs. n. 164 del 2001 in relazione al punto 2 della Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786/2011; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell’art. 15, comma 7 del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché degli articoli 13 e 19 della legge n. 449 del 1997, dell’art. 20, comma 3 della legge n,. 488 del 1999 e dell’art. 51 della legge n. 388 del 2000.

Concludono chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando ogni censura e rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti costituite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso gli interessati idonei nel concorso a 133 posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari di Polizia Penitenziaria, ampliati a 142, e dei quali ventisette riservati al personale proveniente dalla Polizia Penitenziaria, come essi sono, insorgono contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione della giustizia ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure di scorrimento della graduatoria del concorso, sostanzialmente negando le loro posizioni.

Premesso l’antefatto relativo allo svolgimento del concorso culminato nella approvazione della graduatoria del concorso, della quale fanno parte gli interessati nelle posizioni degli idonei ai numeri 36, 37 e 38, come esposto in narrativa, l’atto è motivato come segue:

"Ciò premesso, questa Amministrazione, in relazione alle disposizioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il MEF – IGOP relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010 (cd. turn over 2011) ha richiesto tra l’altro l’autorizzazione ad assumere n. 127 unità di vice commissari del ruolo direttivo ordinario del CPP. Al momento non è intervenuto alcun atto autorizzatorio.

Nelle more questo Dipartimento ha preventivamente richiesto la disponibilità degli aspiranti interessati alla eventuale iniziativa formativa. Al riguardo si rappresenta che il contingente da avviare, mediante scorrimento della graduatoria, è stato individuato in base al criterio della meritocrazia.

In proposito corre l’obbligo di sottolineare che la citata procedura di ampliamento dei posti del concorso deve essere tenuta nettamente distinta dallo scorrimento in argomento.

Solo nel primo caso vi è l’obbligo, previsto per legge, di mantenere il rispetto dell’aliquota percentuale di posti messi a concorso, riservata al personale già appartenente al Corpo. Nel secondo caso, invece, in attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, lo scorrimento non può che essere posto in essere secondo l’ordine di votazione complessiva di merito riportata da ciascun candidato, senza alcuna preferenza normativamente non prevista. In tal caso, pertanto, non può che applicarsi il criterio meritocratico."

2. Avverso tale atto gli interessati, con una prima doglianza lamentano che dal quadro normativo vigente si evince che l’Amministrazione, per poter ottenere l’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria deve giustificarlo in termini di motivazione ed opportunità, anche in relazione ai costi, mediante la programmazione triennale, invece il DAP ha preferito procedere allo scorrimento della graduatoria in base al criterio meritocratico solo per il fatto che la richiesta di copertura dei posti è svincolata dal bando di concorso.

Ma l’Amministrazione non poteva procedere ad una interpretazione dello scorrimento così distorta e che ha di fatto modificato graduatorie definitive incidendo sugli elenchi delle medesime e "cambiandone" i rispettivi ordini di posizione. Il DAP avrebbe "saltellato" da un candidato ad un altro di entrambe le graduatorie decidendo ad arbitrio quali degli aspiranti dovessero essere preferiti nelle assunzioni ritenendo di non applicare i criteri di preferenza e di riserva del bando, senza averne alcuna discrezionalità nell’adozione delle procedure di scorrimento di una graduatoria definitiva in danno dei ricorrenti.

Nel piano triennale l’Amministrazione non ha dato adeguato spazio a motivi ragionevoli per cui assumere in violazione del bando di cui sopra e per di più nel perdurare della vigenza dello stesso, mentre entrambe le graduatorie sono valide, per disposizione del bando, fino al 18 agosto 2012, come confermato dalla legge finanziaria n. 244 del 2007 e pertanto vi è prova dell’interesse pubblico fino a tale data di esigenze organizzative che impongano di ritenere utile la quota di riserva dei posti da ricoprire in favore degli interni.

Con la seconda doglianza gli interessati osservano che il provvedimento con cui l’amministrazione ha deciso che "il contingente da avviare mediante scorrimento della graduatoria è stato individuato mediante il criterio della meritocrazia" nel procedere alla assunzione delle ulteriori 127 unità senza rispettare la riserva del 20% è immotivato e viola l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009. Detta disposizione impone alle amministrazioni di coprire a decorrere dal 1° gennaio 2010 i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, sicchè l’operato dell’amministrazione appare lesivo anche di tale precetto normativo.

Infine con l’ultima doglianza gli interessati conclusivamente osservano che l’assunzione di tre nuovi soggetti al posto di personale interno come essi sono, comporta un danno all’erario, in quanto debbono accendersi per essi tre nuove posizioni stipendiali, mentre nei confronti degli interni l’aggravio per l’erario è costituito dalla differenza stipendiale.

3. Le censure non possono essere condivise ed in punto di fatto va precisato come è organizzata la graduatoria cui gli interessati fanno riferimento.

Poiché il concorso conteneva la riserva del 20% dei posti a candidati provenienti dal Corpo di Polizia Penitenziaria, nel decreto del 22 maggio 2009 di approvazione della graduatoria i posti sono distribuiti in cotal guisa:

all’art. 1 sono annoverati i vincitori dal posto n. 1 attribuito al candidato con il punteggio massimo di 58,50 al n. 114 attribuito al candidato con punti 49,45;

all’art. 2 sono annoverati i candidati vincitori che usufruiscono della riserva in quanto provenienti dal Corpo di PP, dal posto n. 1 attribuito al candidato con punti 58,00 al posto n. 28 attribuito al candidato con punti 45,65;

all’art. 3 sono annoverati gli idonei dal posto n. 115 attribuito al candidato con punti 49,40 al posto n. 255 attribuito al candidato con punti 42,00;

ed infine all’art. 4 sono annoverati gli idonei provenienti dal Corpo di PP dal posto n. 29 attribuito al candidato con punti 45,30 al posto n. 38 attribuito al candidato con punti 43,30; nella specie Pierini è terzultimo di questo gruppo con punti 43,60, Salzano penultimo a pari merito con Pierini e Campobasso è ultimo con punti 43,30.

Ora, ciò precisato, non è dato comprendere la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l’Amministrazione, nell’ambito di una graduatoria degli idonei, nella quale essi sono collocati nelle ultime tre posizioni, dovrebbe sovvertire l’ordine degli idonei che partono da punteggi di molto superiori ai loro per consentire uno scorrimento a loro vantaggio, quando essi non sono neppure collocati nei primi posti della graduatoria degli idonei del concorso provenienti dal Corpo di P.P. Anche ammesso che l’Amministrazione desse luogo allo scorrimento della graduatoria secondo le modalità dai ricorrenti propugnate e cioè riproponendo la percentuale del 20% per coloro che provengono dal C.P.P. appare di tutta evidenza che essi andrebbero a travolgere posizioni di soggetti esterni all’amministrazione che per essere collocati nella graduatoria di cui all’art. 3 del decreto di approvazione in relazione a punteggi o pari al loro o inferiori a loro si vedrebbero scalzare in essa, senza che il ricorso sia stato loro notificato, con conseguente presenza di un profilo di inammissibilità della censura proposta.

Ma la censura per come argomentata non trova possibilità di accoglimento, anche perché, se l’Amministrazione desse esecuzione alle pretese dei ricorrenti si avrebbe una vera e propria modifica della graduatoria ed uno stravolgimento, più che del principio meritocratico proprio dell’ordine della stessa, in considerazione della ridetta circostanza che i ricorrenti sono gli ultimi tre classificati della parte dell’elenco concernente i candidati idonei provenienti dal Corpo di P.P.

Né sussiste alcuna irragionevolezza nel procedere, nell’ambito delle 127 assunzioni di vice commissari dei quali si è richiesta l’autorizzazione alla Funzione Pubblica, a seguire l’ordine di graduatoria anche per gli idonei, laddove, invece, il mancato rispetto della stessa seppure a favore di candidati che per l’amministrazione comportano un minore esborso di danaro, si tradurrebbe in un arbitrio e comporterebbe una grave disparità di trattamento rispetto a candidati che, per avere lo stesso punteggio o un punteggio di poco superiore a quello dei ricorrenti, si vedrebbero, invece, pretermessi per dare posto ad altri idonei, ma con punteggio pari o inferiore al loro.

Non provata risulta poi l’osservazione per cui nella determinazione dei candidati da assumere nel novero dei 127 tratti dall’elenco degli idonei l’Amministrazione non avrebbe proceduto al rispetto dei titoli di preferenza, con conseguente sua reiezione.

Pure la seconda censura è destituita di fondamento. Infatti l’invocata applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 riguarda in particolare la disciplina delle progressioni di carriera all’interno delle amministrazioni pubbliche e sancisce l’obbligo per le quelle che attivino tali procedure mediante pubblico concorso di prevedere una riserva non superiore del 50% dei posti messi a concorso agli interni, laddove la fattispecie in esame riguarda un concorso pubblico già espletato ed oltre tutto bandito nel 2006, quando la norma in esame non era in vigore, con conseguente incompatibilità della vigente disposizione con la vicenda in esame.

Anche l’ultima doglianza proposta dagli interessati secondo i quali l’operato dell’Amministrazione è suscettivo di provocare un danno all’erario non ha alcun fondamento, laddove dalla nota impugnata si evince che la richiesta di autorizzazione alla assunzione di 127 unità di vice commissario è stata effettuata su istruzioni emanate di concerto dal Ministero dell’Economia e Finanze – Ispettorato per gli Ordinamenti del Personale con la Funzione Pubblica, circostanza questa che induce ad escludere a priori ipotesi di arbitrio o di oscurità nell’operato dell’Amministrazione, come pure dedotto.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso non può che essere respinto.

5. La delicatezza delle questioni trattate induce a ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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