Cassazione civile anno 2005 n. 1130 Appello Procedimento termini Prova civile

LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di rigetto della domanda di X X X, diretta all’annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla datrice di lavoro s.p.a. X & X. Il giudice dell’appello ha disatteso la censura con cui l’appellante X aveva dedotto l’inutilizzabilità dei mezzi istruttori erroneamente ammessi dal Tribunale, data l’irritualità delle richieste probatorie delle controparte. All’udienza del 25 novembre 1996 il Tribunale aveva disposto che la società convenuta riformulasse i capitoli di prova articolati con la memoria difensiva, assegnando a tal fine un termine alla parte; con successiva ordinanza del 17 gennaio 1997 aveva rilevato che la riformulazione non era stata compiuta secondo le indicazioni del precedente provvedimento, ed aveva quindi assegnato nuovo termine per consentire alla parte di provvedere; nella successiva udienza erano stati ammessi alcuni dei capitoli di prova formulati.
Ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale non aveva autorizzato l’integrazione dei mezzi istruttori, ma aveva solo disposto- facendo uso dei poteri ordinatori del processo – la mera correzione dei capitoli di prova, in base a deduzioni difensive già svolte dalla parte resistente.
Nel merito, affermava la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, risultando provate sia la soppressione del posto di lavoro della X, sia l’impossibilità di adibire la stessa a mansioni equivalenti.
Avverso questa sentenza la sig. X propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La s.p.a. X & X resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 421 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura il rigetto dell’eccezione sollevata dalla appellante X in ordine alla legittimità dell’ammissione in primo grado della prova per testi formulata nella memoria depositata dalla controparte per l’udienza del 19 febbraio 1997.
La ricorrente osserva che l’esercizio del potere-dovere del giudice di indicare alle parti, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., le irregolarità dei loro atti che possono essere sanate e di assegnare un termine per provvedervi deve essere coordinato con la previsione dell’art. 420 cod. proc. civ. in ordine agli aspetti temporali di esecuzione della attività istruttoria; che, anche ritenendo validamente concesso il termine del 12 dicembre 1996 per il deposito di note contenenti la riformulazione dei capitoli di prova, tale termine non poteva essere ulteriormente prorogato, dovendo essere invece dichiarata la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente secondo cui questo motivo porrebbe una questione nuova non sollevata nel giudizio in appello, nel quale la sentenza di primo grado era stata censurata non per il carattere perentorio del termine assegnato con l’ordinanza del 12 dicembre 1996, ma sotto il diverso profilo della inammissibilità della formulazione di mezzi istruttori oltre la prima udienza di rinvio e della inapplicabilità nel rito del lavoro della previsione dell’assegnazione di un termine per la formulazione o integrazione delle deduzioni istruttorie, di cui al testo previgente dell’art. 244 cod. proc. civ..
L’eccezione è infondata, posto che l’espressa deduzione, con il motivo di appello, della mancata osservanza – con riferimento alla disciplina dell’art. 420 cod. proc. civ. – del termine per la formulazione dei mezzi istruttori ha sottoposto al giudice del riesame la stessa questione oggetto del mezzo di ricorso per Cassazione, risolta dalla Corte Territoriale con il richiamo all’esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Il motivo merita accoglimento, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 262 del 13 gennaio 1997. Con riferimento all’ipotesi di richiesta, con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., di una prova testimoniale articolata in capitoli sulle circostanze di fatto allegate nello stesso atto introduttivo, la richiamata decisione (seguita da altre conformi: cfr. Cass. 6 aprile 1998 n. 3530, 7 novembre 2000 n. 14465) ha ravvisato nell’omessa enunciazione delle generalità delle persone da interrogare una mera irregolarità che abilita il giudice all’esercizio del potere dovere di cui all’art. 421 primo comma cod. proc. civ., con l’indicazione alla parte di tale carenza (che non consente allo stato l’ammissione della prova) e l’assegnazione di un termine per porvi rimedio. L’esercizio di tale potere – ha precisato la Corte – va coordinato con la previsione dell’art. 420 cod. proc. civ. in ordine agli aspetti temporali di esecuzione dell’attività istruttoria -, infatti, il riferimento di quest’ultima norma all’ammissione dei mezzi di prova già proposti dalle parti e di quelli che esse non abbiano potuto proporre prima, con la loro immediata assunzione nella stessa udienza di discussione (comma quinto), costituisce soltanto una delle possibili eventualità, come reso palese dalla disposizione del comma sesto, relativo alla fissazione di una successiva udienza alla quale può essere anche differita la pronuncia del provvedimento di assunzione della prova.
Con riguardo al caso di specie va quindi enunciato il seguente principio, fondato sul coordinamento delle disposizioni richiamate:
"l’assegnazione da parte del giudice – nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421 cod. proc. civ. – di un termine per porre rimedio alla irregolarità riscontrata nella indicazione dei capitoli di prova, con l’invito ad una nuova formulazione degli stessi, comporta, in applicazione della particolare disciplina del quinto e sesto comma dell’art. 420 cod. proc. civ., la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova nell’ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato".
Questa regola doveva operare nel caso in esame, in cui all’udienza del 25 novembre 1996 il Tribunale, dopo aver riscontrato la necessità di una diversa articolazione della prova richiesta dalla società convenuta (prova che allo stato non poteva essere quindi ammessa nei capitoli di cui alla memoria difensiva), ha assegnato un termine fino al 12 dicembre 1996 per la riformulazione dei capitoli di prova. Alla successiva udienza del 17 gennaio 1997 il primo giudice ha rilevato l’inottemperanza della parte all’invito contenuto nel precedente provvedimento, ritenendo pertanto (come si legge nel testo della nuova ordinanza) "l’inammissibilità della riformulazione dei capitoli di prova elaborati dalla resistente". Ciò posto, il decorso del termine perentorio già fissato escludeva, per quanto si è sopra osservato, la possibilità di assegnare un ulteriore termine per le articolazioni istruttorie, e comportava, data la rilevata inottemperanza, la decadenza della parte convenuta dal diritto di assumere la prova.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la causa non poteva essere quindi decisa in primo grado sulla base della prova che è stata ammessa ed espletata in violazione del suddetto principio.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto, con conseguente assorbimento degli altri mezzi di ricorso.
La causa deve essere assegnata ad altro giudice, che provvedere a nuova indagine attenendosi al principio sopra indicato.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *