Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-11-2011, n. 42120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M., in concorso con P.G. e D. C., era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Larino- sezione distaccata di Termoli, dei reati di cui agli artt. 110 e 581 c.p. sub A) perchè, in concorso morale e materiale tra loro, in particolare D.C. aggredendolo con calci e pugni, il D.M. incalzandolo da dietro con un asta di ferro, percuotevano D.L.L.;

sub B), ai sensi degli artt. 110 e 594 c.p., per avere rivolto espressioni ingiuriose allo stesso D.L.;

sub C9), ai sensi degli artt. 110 e 612 c.p., per avergli rivolto anche minacce.

Con sentenza del 5 febbraio 2007, il Tribunale assolveva gli imputati dai reati loro ascritti, con formula per insussistenza del fatto.

Pronunciando sul gravame proposto dalla parte civile nei confronti di D.C. e D.M., la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione appellata, dichiarava D.C. e D.M. civilmente responsabili dei fatti loro ascritti in rubrica e, per l’effetto, li condannava in solido al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, liquidato in complessivi Euro 500,00 oltre consequenziali statuizioni; confermava nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta, D.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), per manifesta illogicità di motivazione, specialmente nella parte relativa all’apprezzamento delle risultanze di causa e, in particolare, delle dichiarazioni di accusa della persona offesa. La versione della persona offesa era densa di contraddizioni ed inesattezze oltrechè palesemente illogica, essendo incomprensibile come il D., con una semplice bacchetta, abbia potuto immobilizzare il D.L..

Inoltre, benchè l’azione penale fosse stata esercitata nei confronti di tre persone, il D.L. aveva sostanzialmente confermato la tesi accusatoria nei confronti del solo D.C..

2. – La censura è priva di fondamento. Ed invero, il costrutto motivazionale della sentenza impugnata non risulta affetto da illogicità manifesta od incongruenza di sorta. Il giudice a quo ha dato ampia ragione della valutazione delle risultanze probatorie, argomentatamente ritenute idonee a sostenere la responsabilità dell’imputato sia pure ai soli fini delle statuizioni civili. Appare, per vero, ineccepibile il giudizio di attendibilità espresso nei confronti della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state adeguatamente apprezzate sia in sè che in rapporto alle altre emergenze processuali. La ricostruzione della complessiva vicenda caratterizzata dalla violenta aggressione della persona offesa non risulta assolutamente illogica, hi proposito, è appena il caso di ribadire che il Giudice di legittimità non è chiamato a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale (cfr, tra le tante, Cass. Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, rv. 229369).

Verifica che, nel caso di specie, ha esito largamente positivo.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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