T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-12-2011, n. 9996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il provvedimento del Comune di Fabrica di Roma di cui al prot. n. 8534/2011 del 15.9.2011 è stata disposta la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 67 del 25.8.2011 in quanto "la concessione edilizia, riguardante la ristrutturazione dei locali all’interno dell’opificio ceramico indicato come sede dell’attività di somministrazione… è relativa esclusivamente l’insediamento di un circolo ricreativo e non di un pubblico esercizio per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione…";

Considerato che, con il ricorso in trattazione, l’associazione ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento per violazione dell’articolo 9 della legge regionale Lazio n. 38 del 2006 e per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà (primo motivo) e per la nullità della revoca per vizio formale in quanto adottata da parte di un organo amministrativo diverso da quello che ha provveduto all’adozione del provvedimento revocato (secondo motivo);

Considerato che, quanto al primo motivo, indipendentemente dall’eventuale contenuto degli atti di natura contrattuali intercorrenti tra le parti, è comprovato in atti che il procedimento edilizio interessante i locali di cui trattasi ha avuto esclusivo riguardo ad un circolo privato ricreativo e non invece ad un pubblico esercizio di somministrazione e che il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione presuppone un proprio precipuo iter procedimentale sulla base di specifici presupposti individuati nella normativa nazionale e regionale in materia (con regime derogatorio speciale proprio per la somministrazione ai soli soci dei circoli privati);

Considerato che, quanto al secondo motivo, da un lato, il provvedimento di revoca è stato adottato entro i 30 giorni decorrenti dalla presentazione della scia in data 17.8.2011, e, dall’altro, l’autorizzazione alla somministrazione e la sua successiva revoca sono entrambe state adottate da parte della sig.ra Ivana Giorgi nella qualità di dirigente del III Settore, il quale comprende gli Uffici bilancio, contabilità, tributi e attività produttive, ufficio quest’ultimo corrispondente all’ufficio commercio;

Considerato, infine, quanto all’indennizzo di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, in via preliminare, che, secondo un consolidato orientamento in materia, la mancata previsione dell’indennizzo, ai sensi della predetta norma, non vizia ex se il provvedimento di revoca (ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 20);

Considerato, inoltre, nel merito, che l’istituto della revoca – che risponde alla necessità della continua corrispondenza delle statuizioni amministrative all’interesse pubblico, che consente all’amministrazione di riesaminare i propri provvedimenti non ritenuti più rispondenti all’interesse pubblico, trova il proprio fondamento nel detto articolo 21 quinquies, il quale individua tre presupposti per l’esercizio di tale potere: a) "sopravvenuti motivi di pubblico interesse"; b) un "mutamento della situazione di fatto"; c) una "nuova valutazione dell’interesse pubblico originario" e che, mentre nel primo e nel secondo caso, si verifica la c.d. revoca per sopravvenienza- che si realizza quando il provvedimento originariamente adottato, che ha ben perseguito l’interesse pubblico, con il trascorrere del tempo si rivela non più opportuno per nuovi motivi di interesse pubblico, nonché per il mutamento di circostanze di fatto, invece, nel terzo caso, non si realizza alcun mutamento delle circostanze di fatto, ma l’amministrazione, valutando nuovamente la medesima situazione alla base del provvedimento originariamente adottato, si accorge di aver mal ponderato l’interesse pubblico e alla luce di una nuova valutazione dello stesso reputa opportuna la rimozione della originaria statuizione di tal che, in tal caso, la revoca costituisce espressione di uno "ius poenitendi" dell’amministrazione;

Considerato che, in caso di annullamento di ufficio di cui alla normativa dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a differenza della revoca in autotutela, non ricorrono i presupposti dell’indennizzo, previsti dall’articolo 21 quinquies (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 27 gennaio 2010, n. 93);

Considerato che, attesi i presupposti per l’annullamento di ufficio, ossia l’illegittimità dell’atto da annullare, le ragioni di interesse pubblico e tempo ragionevole di intervento dell’autotutela, deve ritenersi che, indipendentemente dalla terminologia adottata dall’amministrazione, nel caso di specie trattasi proprio di un annullamento in autotutela- in quanto provvedimento di autorizzazione rilasciato in violazione di legge per la mancanza dei relativi presupposti- e non invece di una revoca in senso stretto;

Considerato che, pertanto, conclusivamente si ritiene non dovuto il richiesto indennizzo;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’associazione ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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