Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8321 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle dogane impugna, con quattro motivi, la sentenza della CTR della Lombardia n. 82/27/06, pubblicata il 4.10.2006, con la quale essa, accolto il gravame di R.M. avverso la decisione della CTP, affermava che ormai l’azione per la riscossione dei diritti doganali era prescritta, posto che il relativo termine decorreva dall’introduzione del bene per il consumo nel territorio esterno alla zona franca, senza che il questionario inviato alla parte e il verbale di sequestro e contestazione della Guardia di finanza fossero idonei ad interrompere il corso della prescrizione stessa.

Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la ricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. 1) Ciò premesso, col primo motivo la medesima deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che il termine per la prescrizione dell’azione di riscossione del dazio non poteva decorrere dall’acquisto dell’orologio il 3.6.2000, trattandosi di mancata dichiarazione (contrabbando) alla dogana, essendovi incertezza sulla data relativa al sorgere dell’obbligazione doganale, sicchè esso andava calcolato dalla contestazione e sequestro del 28.5.2003 da parte della Gdf, termine osservato mediante la notifica dell’avviso di irrogazione di sanzione il giorno 12.9.2003.

Il motivo è fondato, atteso che si era determinata una situazione d’incertezza circa la data in cui il bene era stato introdotto nel territorio doganale per il consumo, e ciò a seguito della mancata dichiarazione di esso alla dogana. In ogni caso l’ufficio era comunque in tempo per procedere alla notifica dell’avviso dopo la tempestiva contestazione dell’addebito, peraltro avente carattere di rilievo penale, tanto che era stato scoperto nell’ambito di una più vasta operazione investigativa della Guardia di finanza, in cui R. era stato coinvolto, per la quale era stata inoltrata segnalazione alla procura della Repubblica; e ciò a prescindere dall’esito del relativo processo. Invero in tema di tributi doganali, l’azione di recupero "a posteriori" dei dazi all’importazione o all’esportazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del reg. CEE n. 1697/1979 del Consiglio del 24 luglio 1979 (applicabile "ratione temporis"), non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, da quella di insorgenza del debito doganale (analogo termine di prescrizione della riscossione dei diritti doganali stabilisce la corrispondente norma nazionale, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, a seguito della novella recata dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, con effetto per i diritti sorti dopo la sua entrata in vigore, fissata al 1 maggio 1991). Pertanto il diritto all’esazione non è differito o condizionato al momento in cui viene effettivamente determinato e liquidato il tributo, ma rimane sempre collegato al momento in cui nasce l’obbligazione con l’effettuazione dell’operazione di importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria. "La comunicazione al debitore" dell’importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale – che è pertanto in tali casi prorogato – allorchè la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile "penalmente" (artt. 220 e 221 del codice doganale comunitario, istituito con regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 – le cui norme procedurali sono applicabili alle liti pendenti all’atto della sua entrata in vigore -, secondo la precisazione del regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all’uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22014 del 13/10/2006, n. 20733 del 2006).

2) Col secondo e terzo motivi, indicati in via subordinata, la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che la prescrizione non poteva essersi verificata, dal momento che il tributo doganale era emerso solo a seguito della contestazione del 2003, e il relativo diritto era divenuto esigile dopo la comunicazione dell’infrazione alla Dogana da parte della Gdf.

Si tratta di censure che rimangono assorbite dal primo motivo già esaminato.

3) Col quarto motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla pretesa prescrizione del diritto doganale per la idoneità della contestazione della polizia tributaria e del sequestro del bene a interrompere la prescrizione.

Anche tale doglianza rimane assorbita.

In rapporto a tali considerazioni ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzione.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna il controricorrente al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida complessivamente per il primo grado in Euro 800,00 (ottocento/00) per diritti, ed Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari; per il secondo in Euro 1.000,00 (mille/00) per diritti ed Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, e per il presente in Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012

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