Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-11-2011, n. 42119

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Cosenza, dei reati di cui agli artt. 582, 585 cpv c.p., sub A) perchè, colpendo una spranga di ferro G.A. cagionava allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in gg. 10 e consistenti rispettivamente in trauma cranico ferita lacero contusa a spalla destra, escoriazione al gomito sinistro e piccola frattura incisivi meglio indicate nei certificati medici in atti; e sub B) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver senza giustificato motivo e alfine di commettere il reato indicato al capo precedente, portato fuori dalla propria abitazione una spranga di ferro, strumento atto ad offendere. Nello stesso procedimento G. A. era chiamato a rispondere dei reati sub:

C) ai sensi degli artt. 582, 585 c.p., perchè, colpendo violentemente con il manico di un’ascia G.G., cagionava allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in gg, 15 consistenti rispettivamente in sublussazione della AGS meglio indicate nel certificato medico in atti;

D) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, per aver, senza giustificato motivo e al fine di commettere il reato indicato al capo precedente, portato fuor dalla propria abitazione un’ascia, strumento atto ad offendere.

Con sentenza del 29 gennaio 2008 il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava G.G. colpevole dei reati a lui ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici di legge. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. Assolveva, invece, il G. dal reato sub D) con formula perchè il fatto non sussiste; e dichiarava non doversi procedere, nei confronti dello stesso, in ordine al reato sub C) per mancanza di querela.

Pronunciando sul gravame proposto dal G. anche avverso l’assoluzione del G., di cui aveva chiesto la condanna ai soli fini delle statuizioni civili, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso G. in ordine ai reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza ed erronea valutazione della legge penale nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

Si duole in proposito che il giudice di appello, trascurando le puntuali censure espresse nell’atto di gravame che dimostravano le gravi illogicità e contraddittorietà in cui era incorso il primo giudice, abbia dichiarato l’estinzione del reati per prescrizione anzichè far luogo a proscioglimento nel merito di esso ricorrente.

2. – La censura è palesemente infondata. Non merita, infatti, censura alcuna la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto luogo alla declaratoria di estinzione del reato dopo aver preso atto dell’insussistenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito. Tale apprezzamento, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità, non risultando, in effetti, l’evidenza di cause siffatte, tanto più alla luce delle puntuali motivazioni della sentenza di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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