T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-12-2011, n. 9993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del questore di Roma con il quale gli è stata negata la conversione, una volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione fatta propria dalla questura delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, secondo la quale per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale, richiamando varie sentenze, anche di questo TAR.

Osserva il collegio che la questione è già stata favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, anche della sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 27 maggio 2011, n. 4801; 28 marzo 2011, n. 2722; 25 marzo 2011, n. 2681; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).

In conformità con tali precedenti, rileva il collegio che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi di cui alla motivazione, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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