Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza del 22 dicembre 2010 il GIP del Tribunale di Palermo, pronunciando con le forme del rito abbreviato, condannava M.F. alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis. Il 28 successivo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso imputato.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da quest’ultimo. Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiale, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. ai sensi dell’art. 606, lett. b) nonchè illogicità manifesta di motivazione ai sensi dello stesso art. 606, lett. e). Lamenta in proposito che, nella pacifica inapplicabilità della presunzione di legge in caso di ripristino della custodia cautelare, il Gip aveva immotivatamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e tale convincimento era stato acriticamente recepito dal giudice del riesame. Le esigenze cautelari avrebbero dovuto, infatti, apprezzarsi all’attualità e non già in riferimento al momento di emissione dell’originaria misura cautelare. Faceva presente, al riguardo, che il M., dopo la scarcerazione, era stato riammesso in servizio presso il Comune di Eraclea ed aveva regolarmente svolto la sua attività di lavoro, a parte il periodo di infermità per un intervento al collo a seguito di gravi ustioni, con conseguente menomazione della sua integrità fisica, che pure avrebbe dovuto essere considerata ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.

Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., ai sensi dell’art. 606, lett. b) e mancanza di motivazione ai sensi dello stesso art. 606, lett. e).

Lamenta, al riguardo, che il giudice del riesame non aveva reso motivazione alcuna sulla possibilità di applicare al M. una misura cautelare meno affittiva.

3. – Il ricorso è privo di fondamento. Risulta, per vero, ineccepibile il costrutto argomentativo in forza del quale il giudice del riesame ha ritenuto correttamente ripristinata la custodia cautelare in carcere non già in riferimento all’inipotizzabile pericolo di fuga, quanto all’esigenza di socialprevenzione di cui all’art. 274, lett. c). Ai fini di siffatta valutazione ha tenuto conto di elementi sintomatici specificamente indicati, che proiettavano all’attualità il pericolo di recidiva, indipendentemente dall’applicazione di qualsiasi presunzione connessa al titolo di reato per il quale si sta procedendo (art. 416 bis c.p.). Così facendo il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di ripristino della custodia cautelare determinato da sopravvenuta condanna, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3, nè per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto…. (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 7.6.2010, n. 25926, rv. 248121).

4. – Per quanto precede il ricorso – complessivamente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *