Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42147

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 3-2-2011 il Tribunale di Napoli Sez. Riesame pronunziava il rigetto dell’appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal difensore di R.M., avverso il provvedimento emesso dal GIP in data 26/11/2010 che aveva respinto l’istanza di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare applicata al R., con ordinanza del GIP in data 16-9-2010, nel procedimento inerente alla tentata estorsione aggravata ai danni di P.C., fatto avvenuto in data 30-1-2009 ed il 4-8-2009.

Il R. risultava già ristretto in virtù di un precedente provvedimento cautelare per vicende estorsive ai danni di imprenditori,in virtù di ordinanza emessa dal GIP in data 23-11- 2009, in altro procedimento.

Il Tribunale aveva rigettato l’appello,evidenziando che il provvedimento restrittivo risultava emesso – secondo quanto evidenziato dal GIP nell’ordinanza impugnata – in relazione a fatti del tutto distinti da quello per il quale era intervenuto altro titolo custodiale.

D’altra parte rilevava che la difesa non aveva menzionato alcun elemento dal quale poter desumere che esistesse un rapporto di connessione tra i fatti contestati nei due procedimenti in corso,non risultando che il tentativo di estorsione ai danni del P. fosse funzionale alla realizzazione degli ulteriori fatti estorsivi.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in relazione all’art. 297 c.p.p., comma 3.

Evidenziava a sostegno del gravame che il R. era stato sottoposto al fermo di pg. in data 3/11/2009,per estorsione continuata,nonchè per estorsione tentata,con aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, fatti realizzati ai danni di vari imprenditori nel periodo fino alle date,rispettivamente indicate per delitto consumato e tentato – dei 27-10, e del 30-10-2009 – (proc. n. 34828/09 RGNR).

Che lo stesso R. era destinatario di ulteriore provvedimento cautelare emesso dal GIP (n. 585/2010) e notificatogli in data 16/9/2010,per il procedimento inerente al tentativo di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ai danni di P. C., fatto acc. nelle date del (OMISSIS), (nel proc. n. 21106/2009 RGNR).

Tanto premesso la difesa rilevava che il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 297 c.p.p., comma 3, trovandosi in presenza di fatti delittuosi da considerare di analoga natura (stesso fatto-reato commesso per eseguirne altro).

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso risulta infondato.

Invero nella specie la difesa prospetta con il ricorso censure ripetitive rispetto a quanto dedotto in sede di appello,ove chiedeva di dichiarare l’inefficacia della misura applicata al R. nel procedimento relativo alla estorsione aggravata ai danni di P.C. – ritenendo che operasse la retrodatazione della custodia cautelare rispetto al provvedimento cautelare applicato al R. in altro procedimento (ordinanza emessa il 23-11- 2009).

Va evidenziato che la difesa non adduce a sostegno del gravame alcun dato di fatto dal quale emerga la connessione tra i due procedimenti, mentre insiste nell’affermare che si è violata la disposizione enunciata dall’art. 297 c.p.p., comma 3 sostenendo in assenza di ogni riscontro documentacene il fatto-reato sarebbe legato da connessione teleologica con quelli avvenuti in data successiva.

In assenza di alcun dato documentale da cui poter desumere un qualsiasi collegamento tra le vicende estorsive, deve ritenersi dunque legittimamente emesso il provvedimento del Tribunale che ha rigettato l’appello avverso il rigetto dell’istanza di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare,essendosi in presenza di fatti del tutto autonomi, per i quali non si evidenzia dalla difesa che l’A.G. procedente fosse stata già a conoscenza della notitia criminis, all’epoca in cui era stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare (onde non è applicabile la giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza Sez. 5 del 5/3/2010,n.8839-RV 246380 che consentirebbe la retrodatazione della custodia cautelare).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *