T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 9981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è stato nominato professore straordinario per il settore scientifico disciplinare SECSP/08 presso l’Università della Calabria con decreto rettorale n° 3126 del 26/10/2010.

Al termine del triennio di straordinariato è stato sottoposto al giudizio di conferma per la nomina quale professore ordinario.

Il Consiglio di Facoltà, nell’adunanza del 18112009, in base alla relazione del capo del dipartimento di Scienze aziendali, esprimeva un giudizio ampiamente positivo sull’attività didattica e scientifica del prof. L. e concludeva nel senso di ritenerlo pienamente meritevole della nomina a professore ordinario.

Invece la Commissione appositamente nominata per la valutazione dell’attività scientifica e didattica concludeva in termini negativi, ritenendo insufficiente la attività scientifica del prof. L..

Il Rettore, in un primo tempo, con decreto rettorale n° 1459 del 1052010, nominava il Prof. L. professore ordinario; successivamente, con decreto rettorale 30112010, annullava il precedente decreto, affermando di averlo adottato per mero errore materiale e confermava il ricorrente quale professore straordinario per un ulteriore biennio.

Avverso tale ultimo provvedimento e avverso il giudizio espresso dalla Commissione è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell’art 78 del r.d. n° 1592 del 1933; travisamento dei fatti: difetto di motivazione; istruttoria carente.

Si è costituita l’Università a mezzo dell’Avvocatura contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 19102011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato

Ai sensi dell’art 78 del r.d. n° 1592 del 1933 i professori straordinari al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l’operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal Consiglio della Facoltà.

La giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte che il giudizio della Commissione ha per oggetto l’attività scientifica e didattica del professore nel triennio e che un importante elemento di riferimento per la valutazione della Commissione è costituito, altresì, dalla relazione del Consiglio di Facoltà o di dipartimento sull’attività triennale del professore.

Il giudizio non deve riguardare quindi solo il valore delle pubblicazioni, secondo i vari parametri indicati dall’art. 4 del d.p.r. n° 117 del 2000. Tali aspetti dell’attività scientifica del professore, almeno il giudizio sulla originalità della produzione scientifica e il rigore metodologico, la diffusione all’interno della comunità scientifica; l’apporto del candidato e la congruenza con il settore scientifico disciplinare, infatti, sono stati oggetto di valutazione già nel corso della procedura di valutazione comparativa. Possono semmai integrare il giudizio sull’operosità, nel caso anch’esso sia negativo, ma non possono rovesciare il giudizio ampiamente positivo reso dal Consiglio di Facoltà sia sull’attività scientifica che didattica e dalla stessa Commissione sulla attività didattica del professore.

Nel caso di specie, la relazione del Consiglio di Facoltà dà atto di una costante attività didattica, di insegnamento sia in vari corsi di laurea sia in seminari; dell’essere stato relatore di circa trenta tesi di laurea nel triennio; dà atto altresì di una costante attività di carattere organizzativo nell’ambito della Facoltà e della partecipazione ad attività istituzionali della Università (direttore della scuola di dottorato in scienze economiche e aziendali, coordinatore del dottorato in scienze aziendali, delegato del Rettore per l’orientamento in uscita); oltre alla attività scientifica con varie pubblicazioni nel corso del triennio, partecipazione a conferenze internazionali (dieci nel triennio) e due premi internazionali nel triennio.

La relazione della Commissione, pur esprimendo apprezzamento per l’impegno del professore nell’attività didattica e istituzionale, esprime un giudizio negativo sulle pubblicazioni affermando espressamente di valutarle secondo i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare. E’ evidente il riferimento ai criteri che l’art 4 del d.p.r. n° 117 del 2000 prescrive per la valutazione delle pubblicazione nelle procedure di valutazione comparativa.

La giurisprudenza, da cui questo Tribunale non ritiene sussistano elementi per discostarsi nel caso di specie, ha affermato che il giudizio sul triennio di attività dei professori, si configura non come una revisione delle valutazioni svolte dalla Commissione di concorso, ma come una verifica del modo in cui sono stati adempiuti i doveri accademici nel triennio successivo alla nomina, di modo che deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo formulato da una Commissione per la conferma nel ruolo che, invece di limitarsi ad una verifica dell’operosità scientifica e didattica dimostrata nel triennio, abbia esteso le proprie valutazioni alla capacità scientifica del candidato.

Ai sensi dell’art. 78 r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, il giudizio di conferma del professore straordinario ai fini del conseguimento della nomina ad ordinario deve basarsi sulla "operosità" scientifica e didattica dimostrata dal docente nel triennio successivo al conseguimento della cattedra, non sulla "capacità" scientifica e didattica già positivamente accertata in sede di valutazione comparativa per l’accesso alla prima fascia di docenza universitaria, poiché il giudizio non si configura come revisione delle valutazioni operate dalla commissione di concorso, ma come verifica del modo in cui sono stati adempiuti i doveri accademici nel detto triennio (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 settembre 2004, n. 9023; cfr., altresì, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 09 maggio 2008, n. 3849, per cui, rispetto ad un ricercatore, afferma che i requisiti di conoscenza scientifica e di capacità didattica del docente sono stati già valutati nella procedura comparativa).

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del giudizio negativo impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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