Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C.A.R., indagato per il reato di cui all’art. 612 bis, commi 1 e 2, per avere, con condotte reiterate, molestato l’ex convivente M.L., seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d’ansia e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato perchè commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione affettiva.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con unico motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce mancanza di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 292, comma 2, lett. e), anche in ragione dell’inattendibilità della querelante nonchè difetto di motivazione e travisamento del fatto, ai sensi dell’art. 606, lett. e). Si duole, in particolare, che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, senza considerare le risultanze delle indagini difensive di cui all’art. 391 bis c.p.p., attestanti il mantenimento di buoni rapporti tra le parti comprovati da diversi messaggi telefonici, di inequivoco tenore.

3. – Il ricorso è privo di fondamento.

Ed invero, non merita censure di sorta il contesto giustificativo in forza del quale il giudice a quo ha ritenuto esistente un quadro indiziario idoneo a carico dell’indagato in ordine al reato a lui ascritto. La verifica ab extrinseco della logicità e coerenza dello sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato esaurisce il compito di questo Giudice di legittimità, al quale è inibito l’esame funditus della reale valenza dimostrativa degli elementi indiziali.

Resta solo da dire che il giudice del riesame non ha mancato di rispondere alle deduzioni di parte in ordine alle risultanze delle indagini investigative, osservando, peraltro, che il contenuto degli allegati sms, intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto essere valutato nell’ambito di un contesto relazionale tutto da verificare nel corso del prosieguo dell’attività istruttoria.

4. – Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi e manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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