T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 9980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, ricercatori confermati presso l’Università La Sapienza, sono stati dichiarati idonei nelle procedure di valutazione comparativa per la nomina a professore associato, bandite dalla Università S. Pio V di Roma la dott.ssa D.C. e dalla Università di Cagliari il dott. M..

Sia la Facoltà di Scienze Politiche per la dott.ssa D.C. che la Facoltà di Economia per il prof. M. procedevano alla loro chiamata, con presa di servizio per il 10112010.

Successivamente al provvedimento di chiamata, il Senato accademico, nella delibera del 2192010, rinviava ogni determinazione per le assunzioni, in esito alla verifica della provenienza dei chiamati ovvero alla circostanza che si trattasse di idonei in procedure bandite dalla Sapienza o da altra Università.

Avverso tale delibera è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità ex artt 3 e 97 della Costituzione; dell’art 1 comma 8 della legge n° 230 del 2005; dell’art 13 del d. lgs. n° 164 del 2006 e dell’art 4 del Regolamento adottato dall’Università La Sapienza nel 2006 per la chiamata dei professori ordinari e associati idonei ai sensi della legge n° 210 del 1998; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; contraddittorietà.

Successivamente, nella seduta del Senato accademico del 30112010, è stata approvata una delibera relativa all’impiego delle risorse disponibili per la assunzione degli idonei in procedure bandite dalla Sapienza. In particolare, nella delibera del Senato Accademico del 30112010, si prevedeva di dare corso a tutte le chiamate di idonei in procedure bandite dalla Sapienza.

Avverso tale delibera sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti: violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità ex artt 3 e 97 della Costituzione; dell’art 1 comma 8 della legge n° 230 del 2005; dell’art 13 del d. lgs. n° 164 del 2006 e dell’art 4 del Regolamento adottato dall’Università La Sapienza nel 2006 per la chiamata dei professori ordinari e associati idonei ai sensi della legge n° 210 del 1998; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà interna ed esterna;

violazione del principio del buon andamento, in particolare sotto il profilo della economicità; violazione e falsa applicazione dell’art 66 comma 13 del d.l. n° 112 del 2008 convertito nella legge n° 133 del 2008; eccesso di potere per difetto di istruttorie e di motivazione; contraddittorietà;

Si è costituita l’Università contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1012011 il Tribunale ha disposto istruttoria.

Alla camera di consiglio del 1622011 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, con ordinanza n° 634 del 2011, confermata dal Consiglio in sede di appello cautelare proposto dall’Università.

All’udienza pubblica del 5 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le delibere impugnate sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti si basano su un criterio di scelta preferenziale per la assunzione degli idonei, che non trova alcun riscontro normativo né si può ritenere corrispondente a criteri di ragionevolezza.

La legge n° 210 del 1998, all’art 2 comma 1 lettera g), prevedeva la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le Università che non avessero emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non avessero nominato in ruolo gli idonei di cui alla precedente lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientificodisciplinare. "Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti". Come è noto, il termine triennale della idoneità risulta poi prorogato in base a varie disposizioni normative.

Il riferimento alla precedente lettera f) dell’art 2 comma 1 conferma che un particolare regime per l’Università che ha bandito la procedura, è previsto solo nei ristretti termini della prima chiamata, restando per la chiamata successiva indifferente la provenienza dell’idoneo. Ai sensi della art 2 comma 1 lettera f), infatti, l’Università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore: 1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei; 2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei.

In tal caso l’Università, decorso il periodo di sessanta giorni, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa.

Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni senza deliberare sulla copertura del posto potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall’accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto.

Il dpr 117 del 2000 all’art 5 ha confermato tale disciplina, prevedendo, altresì al comma 4, che per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, proponga la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decida di non procedere alla chiamata di nessuno di loro.

Ai sensi del comma 6, qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientificodisciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.

Il comma 8 prevede, infatti, che i candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

Inoltre, ai sensi del comma 9, l’Università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

Da tale disciplina normativa deriva, quindi, che dopo il primo periodo di sessanta giorni dall’approvazione degli atti della procedura, termine nel quale l’Università che ha bandito il concorso può assumere il vincitore, non vi è alcuna differenza tra idonei nelle procedure bandite da una o l’altra università.

Ciò risulta confermato, altresì, dalla disciplina del d.lgs. n° 164 del 642006, di riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230.

L’art 13 di tale decreto, infatti, per le procedure per la chiamata dei professori universitari prevede: "le Università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell’idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonchè le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210".

Poiché l’esercizio della discrezionalità deve essere sindacato sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza, nel caso di specie non vi è alcuna ragione per ritenere un tale criterio logico e razionale.

Si deve infatti altresì tenere presente che il presupposto della delibera adottata dall’Università è costituito dalla fondamentale necessità di rispettare i punti organico, previsti per le nuove assunzioni dai criteri fissati dal Ministero, in relazione al rispetto del contenimento della spesa.

E’ evidente che a tal fine non sussiste alcuna differenza per il costo della nuova assunzione in relazione alla circostanza, peraltro priva di una rilevanza normativa, essendo tutti idonei alla nomina, della indizione della procedura da una Università o dall’altra.

Se mai il costo della nuova assunzione potrebbe essere ridotto se i chiamati per la nomina a professore ordinari o associati, fossero, come proprio i ricorrenti, già ricercatori della medesima Università, potendo in questo caso calcolare i punti organico in maniera differenziale.

La nota del Ministero dell’Università del 582010, depositata in atti dalla difesa dell’Università, indica, infatti, chiaramente il criterio differenziale per i passaggi di carriera all’interno dell’Ateneo. In particolare per il passaggio da ricercatore a professore associato è previsto il calcolo del punti organico in 0,20.

Nella delibera non si fa alcun riferimento a tali punti organico differenziali ma solo ai punti organico per la chiamata dei professori associati, in contrasto quindi con le indicazioni del Miur, inoltre, senza alcuna specifica motivazione al riguardo.

Il riferimento agli idonei in procedure bandite dalla Sapienza appare ancora più irragionevole in relazione alla circostanza che i ricorrenti erano stati già chiamati dalle rispettive Facoltà, che avevano con la chiamata già manifestato le esigenze didattiche rilevanti per la assunzione.

Di fronte alla chiamate già effettuate da parte della Facoltà, la decisione del Senato accademico poteva limitare le assunzioni solo in relazione al rispetto dei limiti posti dalla legge (d.l. n° 180 del 2008 conv. nella legge n° 11 del 2009), per il rispetto dei punti organico. Rispetto a tale disciplina il criterio adottato con la delibera impugnata dell’Università che ha bandito la procedura appare assolutamente irragionevole, tanto anche che si tratta di circostanza avvenuta anche parecchi anni prima, considerato il termine di efficacia delle idoneità.

Il presupposto della delibera impugnata era dunque la chiamata degli idonei da parte delle facoltà, chiamata rispetto alla quale, in relazione alla scarsità di risorse disponibili, l’Università avrebbe dovuto provvedere in base ad un criterio di risparmio come indicato anche dal MIUR, non in base ad un criterio, quello della Università di indizione della procedura, assolutamente irrilevante sul piano normativo, e riferito inoltre ad una circostanza di fatto risalente a quattro, cinque anni prima (con le ricadute in termini di valutazione delle effettive esigenze delle facoltà espresse invece alla attualità dalla chiamata).

Sostiene la difesa dell’Università il criterio della assunzione degli idonei in procedure bandite dalla Sapienza sarebbe stato adottato, in quanto tali procedure hanno già avuto una copertura finanziaria.

Tale argomentazione non può essere condivisa. Infatti la copertura finanziaria riguarda i posti oggetto della procedura, ma non le chiamate di idonei che non sono stati assunti al momento della conclusione del concorso.

Abbiamo visto infatti come la disciplina normativa distingua l’assunzione immediata e la successiva efficacia dell’idoneità.

Superato il periodo di sessanta giorni per la prima nomina, nel periodo successivo di efficacia della idoneità la disciplina normativa non reca alcuna distinzione tra gli idonei.

La delibera è quindi illegittima in quanto adotta tale criterio preferenziale relativamente a tutti gli idonei, senza alcun specifico riferimento eventualmente alla conclusione delle procedure bandite dalla Sapienza. Che il criterio adottato riguardi, peraltro, gli idonei e non gli originari vincitori, risulta dalla nota del rettore del 2492010, depositata in atti che fa espresso riferimento a "secondi idonei".

Il ricorso sotto tali profili è fondato e deve essere accolto con annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui fanno riferimento all’assunzione degli idonei in procedure bandite dalla la Sapienza. L’accoglimento per tali motivi di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.

In considerazione della complessità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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