Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-05-2012, n. 8315 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1.- Il Consorzio Cooperative Costruzioni conveniva in giudizio la s.p.a. Aeroporti di Roma, committente dell’appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione internazionale dell’aeroporto intercontinentale di (OMISSIS) e ampliamento del corpo centrale, esponendo di avere iscritto nel registro di contabilità numerose riserve, di avere eseguito lavori non ancora pagati (alcuni contabilizzati in s.a.l.) e di avere ultimato i lavori il 30 novembre 1998. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di vari importi per numerose voci, tra le quali quelle relative al premio di accelerazione (Euro 1.373.775,35), al costo di ripristino dei luoghi in seguito a un incendio (Euro 88.837,61) e alla restituzione della penale applicata per il ritardo nel completamento dei lavori (Euro 55.688,58).

2.- Il Tribunale di Roma accoglieva le domande relative alle suddette voci, ma parzialmente quella relativa al premio di accelerazione (nella misura di Euro 713.415,03), e rigettava la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta.

Per quanto ancora rileva, le parti avevano previsto un premio di accelerazione in favore del Consorzio in un accordo del 22 agosto 1997 nel quale avevano stabilito che, qualora l’ultimazione delle opere avesse avuto luogo entro il 31 maggio 1998 (cioè prima del termine pattuito del 30 novembre 1998), il Consorzio avrebbe avuto diritto al premio in misura integrale; nel caso di ritardo inferiore a novanta giorni, il premio sarebbe stato decurtato in misura di L. 11.803279 al giorno, mentre in caso di ritardo superiore a novanta giorni il Consorzio non avrebbe avuto diritto al premio. Avendo ritenuto giustificato il prolungamento del termine del 31 maggio 1998 sino al 24 settembre 1998, cioè per 116 giorni di cui 43 come recupero del tempo improduttivo causato da un incendio sviluppatosi nell’area di cantiere, e non essendo trascorsi 90 giorni tra la suddetta data e quella del 19 dicembre 1998 di effettiva conclusione dei lavori, il tribunale aveva potuto riconoscere il premio finale di accelerazione.

3.- La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 novembre 2009, accoglieva l’appello della società Aeroporti di Roma per le suddette tre voci ancora controverse, riduceva a Euro 129.114,22 l’importo complessivamente dovuto all’appaltatrice e rigettava l’appello incidentale del Consorzio; compensava per la metà le spese dei due gradi di giudizio e le poneva per il resto a carico della società Aeroporti.

La corte territoriale riteneva che non fosse giustificato il prolungamento del termine del 31 maggio 1998 per i 43 giorni relativi all’incendio, il quale infatti non poteva essere addebitato alla committente, con conseguente esclusione del diritto al premio di accelerazione finale e rigetto della domanda relativa al costo di ripristino dei luoghi in seguito al medesimo incendio; la corte riteneva inoltre che il tribunale avesse erroneamente condannato la committente a restituire le trattenute a titolo di penale per il ritardo nel completamento dei lavori (in quanto non ancora conclusi alla data del 30 novembre 1998).

4.- Il Consorzio Cooperative Costruzioni ricorre per cassazione. La società Aeroporti di Roma resiste con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente accertata la tempestività del controricorso della società Aeroporti. Il ricorso è stato notificato il 17 dicembre 2010; il termine per la notifica del controricorso della società Aeroporti scadeva il 26 gennaio 2011, ma la notifica effettuata in pari data nel domicilio eletto nella procura alle liti posta a margine del ricorso dava esito negativo (dalla relata dell’ufficiale giudiziario risulta che il difensore "si è trasferito… altrove come da verifiche e informazioni sul posto");

il controricorso è stato regolarmente notificato il 2 febbraio 1011 presso il nuovo domicilio del difensore del Consorzio ricorrente (in (OMISSIS)).

In applicazione del principio secondo cui il procedimento notificatorio si perfeziona, per quanto riguarda il richiedente, alla data di affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario (non potendo ricadere sul notificante le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile: v. Corte Cost. n. 477/2002), il controricorso per cassazione deve ritenersi tempestivo, essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, sebbene l’esito positivo della notifica sia avvenuto successivamente per fatto non ascrivibile al controricorrente, a causa dell’erroneità dell’indirizzo del destinatario dovuta all’errata indicazione contenuta nel ricorso per cassazione (v. Cass. n. 6316/2005).

2.- Con un unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione di legge con riguardo ai principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè carenza, illogicità e contraddittorieta della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea per avere posto a suo carico l’onere probatorio in ordine alla causa dell’incendio, mentre avrebbe dovuto essere la committente a dimostrare la causa estintiva dell’obbligazione concernente il premio di accelerazione finale; la sentenza avrebbe erroneamente tratto la prova della imputabilità dell’incendio alla medesima appaltatrice da un verbale della Asl di Roma (OMISSIS) del 16 e 17 febbraio 1998, il quale invece si limitava a individuare le prescrizioni di sicurezza del cantiere dopo il sinistro e, al contrario, dava atto della presenza di diverse imprese nel cantiere, circostanza questa correttamente valorizzata dal tribunale al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatrice; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe impropriamente conferito valore probatorio in ordine alla causa dell’incendio alla contestazione proveniente dalla stessa committente in una nota del direttore dei lavori del 6 marzo 1998; i lavori erano stati effettivamente ultimati il 30 novembre 1998, sicchè essa avrebbe avuto diritto al premio, anche senza considerare il tempo dell’incendio.

2.1.- Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata ha escluso che il termine del 31 maggio 1998 che era stato pattuito per la conclusione dei lavori e che, se rispettato, avrebbe dato diritto al premio finale di accelerazione per intero, potesse essere prolungato (oltre che di 73 giorni per un evento che qui non rileva) anche di 43 giorni a causa di un incendio (sulla copertura dell’edificio) che aveva provocato lo slittamento della durata dei lavori. La corte di appello ha infatti ritenuto che la responsabilità dell’incendio, e dei danni conseguenti, fosse ascrivibile al Consorzio che ne aveva la custodia, a tal fine valorizzando due verbali degli ispettori della Asl Roma D che contestarono la "inosservanze alle norme di prevenzione sia all’incaricato dell’impresa (la srl E.I.P.) che materialmente stava ponendo la guaina bituminosa sul piano di copertura oggetto delle lavorazioni del Consorzio (da cui parti la scintilla per il divampare dell’incendio) sia al responsabile di cantiere del Consorzio medesimo: da ciò risulta confermato quanto contestato dal direttore dei lavori al Consorzio medesimo, che cioè l’incendio era avvenuto per disattenzione umana – e non già per caso fortuito – e che di esso doveva rispondere il Consorzio che aveva subappaltato (alla srl E.I.P.) i lavori di posa in opera". 2.2.- Il primo profilo in cui il motivo è articolato concerne la violazione dei principi che regolano l’onere della prova nel processo. Esso è inammissibile alla luce del principio secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole dettate da quella norma, ovvero quando abbia attribuito rilevanza probatoria a mezzi istruttori in astratto inidonei, non anche quando, a seguito di una valutazione (asseritamente) incongrua delle acquisizioni istruttorie, il giudice di merito abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, in ipotesi sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064/2006, n. 2707/2004, n. 2155/2001, n. 11949/1993). Il criterio di decisione posto a base della sentenza impugnata, infatti, non è stato fondato su una meccanica applicazione (asseritamente erronea) del principio dell’onere della prova, il quale, comunque, neppure implica che il fondamento del diritto vantato debba essere dimostrato unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, potendo invece desumersi dagli elementi probatori comunque acquisiti al processo e da chiunque forniti (Cass. n. 17336/2003, n. 2941/1990).

I giudici di appello hanno desunto il convincimento, in ordine alla non addebitabilità dell’incendio alla committente, non solo da prove documentali acquisite nel processo (in particolare, dai verbali ispettivi della Asl), ma anche da valutazioni presuntive, argomentate e non specificamente censurate, circa l’addebitabilità all’appaltatore delle conseguenze dannose di un evento accaduto nell’area di cantiere di cui esso aveva l’obbligo di custodia, a prescindere dal ruolo svolto dal personale di altre imprese eventualmente presenti nel cantiere (circostanza quest’ultima ipotizzata dal tribunale). Inoltre, la decisione della corte territoriale di escludere il prolungamento del termine fissato al 31 maggio 1998 per i 43 giorni di stallo dei lavori a causa dell’incendio, è basata, oltre che in ragione della imputabilità del suddetto evento, anche per non essere "neppure dimostrato che l’interdizione dai lavori per effetto dell’incendio avesse interessato tutto il cantiere" e che questo avesse "determinato un ostacolo per l’esecuzione dei restanti lavori oggetto dell’appalto".

E’ quindi inammissibile la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, avente ad oggetto la pretesa inversione del criterio di ripartizione dell’onere della prova, quanto alla imputabilità dell’incendio (all’appaltatore), la cui allegazione da parte della committente ha trovato piena conferma nella valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito.

2.3.- La denuncia di omessa motivazione è inammissibile, in quanto formulata congiuntamente con la denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria, stante l’insanabile contrasto logico sussistente tra il primo di tali vizi e gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5,, una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, in quanto l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono comunque una motivazione di cui la parte si duole (così Cass. n. 7575/2011, n. 13954/07, n. 1317/2004).

2.3.1.- La censura è inammissibile anche sotto il profilo della motivazione insufficiente o contraddittoria, limitandosi la ricorrente a prospettare, in sostanza, che gli elementi di fatto e di diritto valutati erano suscettibili di una diversa interpretazione volta esclusivamente ad acriticamente contrapporre alle soluzioni offerte dalla sentenza impugnata quelle conformi alle proprie deduzioni, anche desunte dalla sentenza di primo grado. Ed invero, la censura rivolta alla sentenza impugnata per vizio di motivazione è consentita solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto con le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; è invece inammissibile ove prospetti una valutazione delle questioni di fatto e/o di diritto in senso difforme da quella operata dal giudice di merito, senza lo svolgimento di puntuali e argomentate critiche alla completezza e alla logicità delle ragioni della decisione, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (così, tra le tante, Cass. n. 7575/2011, n. 18119/2008, n. 23929/2007, n. 15489/2007, n. 16459/2004, n. 1317/2004).

2.4.- E’ infine inammissibile la censura riguardante la determinazione della data di completamento dei lavori, sollecitandosi una rivalutazione dei fatti già valutati dalla sentenza impugnata, la quale l’ha individuata nel 19 dicembre 1998 (e comunque in data non anteriore), in espressa e argomentata contrapposizione alla decisione del tribunale che aveva affermato la "sostanziale" conclusione dei lavori alla data del 30 novembre 1998 (nonostante le lavorazioni effettuate in epoca successiva ammontassero a L. 1.654.845.448). La censura è anche generica, non precisandosi quale sia la specifica rilevanza dell’assunto, essendosi accertato che, ai fini della maturazione del premio finale di accelerazione stabilito nell’accordo del 1997, il termine iniziale del 31 maggio 1998 era prolungabile solo di 73 giorni e non anche degli ulteriori 43 giorni relativi all’incendio, sicchè, alla data del 30 novembre 1998, il termine di 90 giorni (oltre il quale il ritardo sarebbe stato non tollerabile con conseguente perdita del diritto al premio) era comunque già decorso.

3.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Consorzio Cooperative Costruzioni a versare alla s.p.a. Aeroporti di Roma le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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