Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza del 22 dicembre 2010 il GIP del Tribunale di Palermo, pronunciando con le forme del rito abbreviato, condannava A.A. alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Il 28 successivo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso imputato.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da quest’ultimo, il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiale, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. ai sensi dell’art. 606, lett. b) nonchè illogicità manifesta di motivazione ai sensi dello stesso art. 606, lett. e). Deduce, in proposito, che un precedente titolo custodiale per lo stesso reato associativo era stato annullato dal Tribunale del riesame, cinque giorni prima dell’udienza preliminare, con provvedimento confermato da questa Corte di Cassazione. Non esisteva, peraltro, il pericolo di recidiva, considerato che l’imputato svolgeva regolare attività di lavoro presso un ristorante, sicchè la motivazione resa al riguardo dal giudice del riesame era carente ed illogica.

Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., ai sensi dell’art. 505, lett. b) e mancanza di motivazione ai sensi dello stesso art. 606, lett. e).

Lamenta, al riguardo, che il giudice del riesame non aveva reso motivazione alcuna sulla possibilità di applicare all’ A. una misura cautelare meno affittiva.

3. – Il ricorso è privo di fondamento. Risulta, per vero, ineccepibile il costrutto argomentativo in forza del quale il giudice del riesame ha ritenuto correttamente ripristinata la custodia cautelare in carcere non già in riferimento all’inipotizzabile pericolo di fuga, quanto all’esigenza di socialprevenzione di cui all’art. 274, lett. e). Ai fini di siffatta valutazione ha tenuto conto di elementi sintomatici specificamente indicati, che proiettavano all’attualità il pericolo di recidiva, indipendentemente dall’applicazione di qualsiasi presunzione connessa al titolo di reato per il quale si sta procedendo (art. 416 bis c.p.). Così facendo il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di ripristino della custodia cautelare determinato da sopravvenuta condanna la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3, nè per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5 7.6.2010, n. 25926, rv. 248121).

Il rilievo di parte ricorrente relativo all’esito di precedenti statuizioni del giudice del riesame sul titolo genetico della custodia cautelare è meramente reiterativo di questione già agitata in sede di riesame, in ordine alla quale il giudice a quo ha efficacemente e correttamente risposto, osservando che le precedenti vicende erano affatto ininfluenti, in quanto il ripristino della custodia cautelare era stato disposto in esito all’intervenuta condanna dell’imputato per il reato associativo, dunque sulla base di un compendio probatorio evidentemente ritenuto idoneo a sostegno del giudizio di colpevolezza in ordine al reato in contestazione.

4. – Per quanto precede, il ricorso – complessivamente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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