T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

– il difensore del ricorrente ha precisato che per mero errore materiale ha indicato nel ricorso il numero del provvedimento di espulsione, ma che in realtà intendeva impugnare il diniego di permesso di soggiorno, contro cui ha in effetti spiegato motivi;

– l’Avvocatura ha precisato di aver compreso l’errore materiale e non ha opposto obiezioni a che il difensore del ricorrente precisasse che l’impugnazione si intende riferita al diniego di permesso di soggiorno, e non al provvedimento di espulsione;

– quindi, ad onta di quanto indicato nell’intestazione del ricorso, l’oggetto di questo ricorso è il diniego di permesso di soggiorno del 7. 7. 2010;

Rilevato sul punto che:

– lo straniero ha chiesto di poter ottenere un permesso di soggiorno e tale domanda gli è stata respinta perché lo stesso risultava essere stato espulso con altro alias e non era ancora decorso il termine di legge in cui esiste divieto di reingresso di colui che è stato espulso,

– l’art. 4, co. 6, d.lgs. 286/98 prevede in effetti che "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali",

– il provvedimento è stato pertanto emesso nel rispetto della norma attributiva di potere dell’art. 4, co. 6, primo periodo, d.lgs. 286/98 che vieta il rilascio di permesso di soggiorno a colui che è stato espulso,

– le censure addotte in ricorso sulla Adunanza plenaria 7 e 8 del 2011 non sono pertanto conferenti, perché esse attengono alla rilevanza ostativa (peraltro, nella procedura speciale dell’emersione) della condanna per art. 14, e non a quella delle espulsioni;

– peraltro, l’espulsione risale a data antecedente all’emissione della direttiva 2008/115 e non si vede come possa essere incisa da tale norma;

in tale contesto il provvedimento emesso era vincolato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico determinate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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