Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-05-2012, n. 8314 Intermediazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione notificata secondo il rito societario il 18 novembre 2003, il signor D.L. chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Parma la Banca Agricola Mantovana s.p.a., e chiese che fosse accertata la nullità per violazione di norme imperative e in particolare per inosservanza degli obblighi informativi ( D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, lett. a e art. 28, comma 2 Reg. CONSOB n. 11522) o per indeterminatezza dell’oggetto, o l’annullabilità per dolo o errore essenziale o "vessatorietà complessiva", o l’inefficacia ex art. 1469 bis ss. C.c. del contratto denominato "4 You" stipulato con la banca convenuta il 29 luglio 2001.

Il Tribunale di Parma respinse la domanda.

2. Con sentenza 4 gennaio 2010, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame del D.. La corte, premessa l’inammissibilità del primo motivo di appello, ha descritto il contratto proposto dalla Banca Agricola Mantovana come un finanziamento – da rimborsarsi in tre rate mensili per un periodo medio-lungo – vincolato all’acquisto di obbligazioni Zero Coupon emesse da istituti bancari collegati e fondi comuni d’investimento mobiliare a loro volta collegati da rapporti di gruppo con la banca;

con la clausola che, a garanzia della restituzione del finanziamento, i titoli e le quote sarebbero stati costituiti in pegno in favore della banca, e che sarebbe stata stipulata al medesimo fine e nell’interesse del cliente – per il caso di morte o invalidità – apposita copertura assicurativa gratuita. La corte ha quindi osservato, in relazione alle doglianze per la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario, posta a fondamento delle domande di nullità o annullabilità del contratto, che secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei successivi atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso. La corte ha poi esaminato partitamente tutte le censure svolte dall’appellante, pronunciandosi nel merito di ciascuna di esse ed enunciando le ragioni per le quali ha ritenuto le predette censure prive di fondamento.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il D. con atto notificato in data 1 febbraio 2011 per due motivi, illustrato anche con una memoria.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca agricola mantovana s.p.a., ha depositato un controricorso, e successivamente una memoria.

Motivi della decisione

4. Il termine per la notificazione del controricorso scadeva il 13 marzo 2011, che era domenica, e quindi il 14 marzo 2011. Il controricorso è stato invece spedito il 16 marzo 2011, ed è pertanto inammissibile. Tale sanzione si estende alla memoria successivamente notificata. La banca non ha poi partecipato alla discussione orale.

5. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1418 c.c. in relazione agli artt. 1343 e 1346 c.c. e degli artt. 1469 bis, 1469 ter e 1469 quater c.c..

Dopo aver descritto il prodotto finanziario denominato "4 You", il ricorrente ne analizza gli aspetti d’illegittimità "in via astratta e senza riferimenti alle singole fattispecie concrete", e conclude affermando che il contratto quadro sintetico sarebbe nullo per illiceità della causa, perchè mira a raggiungere obiettivi proibiti dalle norme. Il ricorrente passa poi a esaminare il contratto di mutuo compreso nell’accordo quadro, e sostiene che il finanziamento analizzato è illecito in relazione al regolamento CONSOB n. 11522;

si occupa quindi dell’acquisto delle obbligazioni, e sostiene che il margine d’intermediazione sarebbe troppo elevato, il prezzo non era equo, non si era ridotto al minimo il costo dell’operazione per il cliente, mentre il conflitto d’interesse non poteva dirsi completamente disvelato. In ordine alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di società del gruppo, il ricorrente sostiene che vi è da obiettare in ordine alla clausola che inibisce operazioni sulle quote dei fondi, ciò che sarebbe irragionevole e funzionale solo al mantenimento del pegno. Il ricorrente conclude le sue osservazioni al contratto "4 You" sostenendo che le clausole contrattuali violano in numerose ipotesi norme imperative poste a tutela del pubblico risparmio, e aggiunge che poichè l’assenza di trasparenza caratterizza aspetti fondamentali del complesso contrattuale, l’intera operazione posta in essere doveva essere dichiarata nulla.

6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e artt. 24, 27, 28, 32, 37, 60, e 69 reg. CONSOB n. 11522 del 1998. Si censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’attore, a fronte dei rilievi contenuti in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al prodotto finanziario in questione, rilevando una serie di violazioni, elencate nel ricorso. Il ricorrente, conscio delle conseguenze di siffatte violazioni, avrebbe formulato le sue conclusioni subordinate non per la nullità degli atti, quanto piuttosto per l’accertamento dell’inadempimento della banca all’osservanza dei suoi obblighi di comportamento, e quindi per il risarcimento dei danni e la contestuale restituzione delle somme occorse all’operazione. Tenuto conto delle predette violazioni, il ricorrente non "vede come il piano finanziario per cui è causa sia stato salvato", e non capisce come si possa qualificare intellegibile un documento con una formula finanziaria che il risparmiatore non è in grado di capire.

7. Il ricorso espone e illustra diffusamente le ragioni che nel giudizio di merito erano state esposte a fondamento delle domande proposte in causa. Esso, ponendo ciascuno dei due motivi sotto la rubrica della violazione di una serie di norme di diritto, non contiene nessuna censura diretta al contenuto della sentenza impugnata, i cui argomenti sono completamente ignorati. Esso, di conseguenza, non soltanto omette di indicare le affermazioni della corte territoriale che si porrebbero in contrasto con le norme di diritto invocate, ma non si cura di rispondere neppure indirettamente – con l’unica eccezione di cui si dirà – agli argomenti che sono stati posti a fondamento della decisione impugnata, ed è svolto interamente come se fosse rivolto al giudice di merito della controversia, sicchè è inammissibile.

Solo nel corpo del secondo motivo sembra potersi individuare una censura, indiretta, alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso le violazioni lamentate. Ma, posto che la non intelligibilità di una clausola contenente una formula matematica (questione, peraltro, di fatto, censurabile in cassazione esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, e non di quello, dedotto, di violazione di norme di diritto) è affermata ignorando le contrarie ragioni sul punto specificamente esposte dal giudice di merito alle pagine 20 – 21 della sentenza, si tratta di censura così generica da sottrarsi a ogni esame critico.

8. Il ricorso è pertanto inammissibile. In mancanza di valide difese svolte dalla controparte, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso e il controricorso inammissibili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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