Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 10 novembre 2010 il GIP del Tribunale di Palermo applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di M.G.B., indagato del reato di estorsione aggravata, anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in danno di C. G., amministratore do una catena di negozi.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con unico motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 64, 192, 197, 197 bis, 210 e 371 c.p.p.. Lamenta, in proposito, che il giudice del riesame abbia confermato il titolo custodiale traendo elementi indiziari dalle dichiarazioni della persona offesa, nonostante l’inutilizzabilità delle stesse siccome rese da persona che, a sua volta, era stata indagata per il reato di favoreggiamento nei confronti degli autori delle richieste estorsive che già da tempo stava subendo. Secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, le dichiarazioni della persona offesa, indagata di reato connesso o collegato, avrebbero dovuto essere raccolte nella forma della testimonianza, come risultante dalla nuova formulazione dell’art. 371 cpv. c.p.p., lett. b), ritenuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, con ordinanza n. 291 del 22 maggio 2002. In applicazione di tale lettura interpretativa, le dichiarazioni della persona offesa per assumere valenza indiziaria avrebbero dovuto essere corroborate da riscontri esterni individualizzanti.

3. – La censura di rito è senz’altro fondata e merita, pertanto, accoglimento. Non è, infatti, revocabile in dubbio, alla luce di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua massima espressione a Sezioni Unite, che sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in danno dell’imputato (o dell’indagato), che sia stata sentita quale testimone senza l’osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito (cfr. Cass. sez. 5, 28.10.2010, n. 1898, rv. 249045; sulla scia di Cass. Sez. Un, 17.12.2009, n. 12067, rv. 246375 secondo cui il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita".

Nel caso di specie, è pacifico che la persona offesa, al momento in cui è stata escussa, avesse qualità di persona indagata per reato connesso o probatoriamente collegato, per favoreggiamento nei confronti degli autori delle estorsioni in suo danno, di talchè avrebbe dovuto essere esaminata nelle forme di legge e non già come semplice testimone. L’inosservanza delle prescritte formalità comporta inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni, rilevabile ovviamente anche in questa fase cautelare.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice competente, affinchè valuti se il quadro indiziario a carico dell’indagato possa, comunque, reggersi aliunde, restando ovviamente inteso che l’esame della stessa persona offesa potrà pur sempre essere rinnovato con il rispetto delle forme prescritte.

4. – Per quanto precede l’ordinanza impugnata deve essere annullata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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