T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

L’odierna ricorrente ha chiesto al Questore di Bergamo il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di famiglia. Con l’atto qui impugnato tale rinnovo è stato negato essendo stata rilevata la mancata stabile convivenza con il coniuge e rilevata la non possibilità di concedere permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza di condanna penale a due anni di reclusione e Euro 6000 di multa per possesso di stupefacenti (del tipo cocaina).

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del GA.

In base all’art. 30 del D.lgs. n. 286/1998 tutte le controversie inerenti provvedimenti connessi al ricongiungimento familiare e riguardanti il rinnovo ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La giurisprudenza ha precisato (cfr. Cons. St. Sez. VI 10.9.2008 n. 4318, Cassazione civile, Sez. un., 16 dicembre 2005, n. 27703).) che l’ampiezza della formulazione impiegata dall’art. 30 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998, deve indurre a ritenere che tale giurisdizione si estenda a qualunque caso di impugnazione di un diniego di permesso di soggiorno opposto per motivi di famiglia.

Va soggiunto che correttamente, in calce all’atto impugnato (ai sensi dell’art. 3, c. 4 L. n. 241/90) è riportata l’indicazione che lo stesso è impugnabile con "ricorso al tribunale ordinario…come previsto dall’art. 30, c. 6 del D.lgs. 286/98".

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda alle condizioni previste dall’art. 11, c. 2 del cod. proc. amm.

Le spese – attesa la natura della controversia – possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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