Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-05-2012, n. 8313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 27 gennaio 2005 il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della Nuova A.S. Jesi Calcio s.r.l. e con successiva ordinanza di correzione materiale ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., provvedeva ad eliminare l’indicazione di società a responsabilità limitata.

Su istanza del curatore, il medesimo tribunale, con sentenza 26 gennaio 2006, dichiarava il fallimento in estensione del signor R.A., quale socio illimitatamente responsabile della Nuova A.S. Jesi Calcio.

La successiva opposizione del sig. R. veniva respinta dal Tribunale di Ancona con sentenza 15 ottobre 2010.

Il tribunale motivava:

– che il R. non era legittimato a censurare pretese nullità della sentenza dichiarativa del fallimento principale della Nuova A.S. Jesi Calcio;

– che, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., egli era da considerare illimitatamente responsabile, avendo costituito con altri due associati una società irregolare per l’esercizio di attività squisitamente commerciali, quali la sponsorizzazione e la vendita di spazi pubblicitari, di rilevanza prevalente rispetto agli scopi istituzionali di un sodalizio sportivo, significativi di un’affectio societatis);

– che in particolare, quale direttore dell’associazione sportiva, il R. aveva svolto atti di amministrazione di particolare rilevanza, intrattenendo con terzi rapporti commerciali, i cui proventi provvedeva poi a versare in un conto corrente intestato alla società, da cui prelevava le somme necessarie per il pagamento degli emolumenti ai giocatori;

Avverso la decisione, notificata il 12 novembre 2010, il R. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi e notificato il 13 dicembre 2010.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., artt. 18 e 147, e dei principi in tema di legittimazione all’opposizione, nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ., e l’omessa motivazione in ordine alla dichiarazione di fallimento di una Nuova Associazione Sportiva Jesi calcio s.r.l. diversa dall’effettivo ente associativo di cui egli faceva parte;

2) la violazione degli artt. 118, 132 cod. proc. civ., art. 111 Cost., artt. 36 e 2247 cod. civ., e la carenza di motivazione nel riferimento promiscuo della fallibilità del R. quale socio di una società commerciale irregolare, o alternativamente, quale partecipe ad un’associazione non riconosciuta a titolo di solidarietà fideiussoria ex lege per i debiti da essa contratti;

3) la violazione degli artt. 38 cod. civ. e L. Fall., art. 147, e l’insufficiente motivazione nella ritenuta assoggettabilità a fallimento del soggetto che abbia agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta;

4) la violazione dell’art. 38 cod. civ., del principio della soggettività giuridica degli enti collettivi, dell’art. 2740 cod. civ. e L. Fall., art. 547, nonchè l’insufficiente motivazione per aver sovrapposto la disciplina dell’associazione non riconosciuta a quella della società di fatto;

5) la violazione degli articoli 2082, 2247 e 2195 cod. civ., e la carenza di motivazione nel mancato accertamento di un’autonoma attività imprenditoriale da parte della ritenuta società irregolare;

6) la violazione della L. Fall., artt. 16 e 147, e la carenza di motivazione nella mancata dichiarazione di fallimento della pretesa società di fatto;

7) la violazione degli artt. 2247 e 2697 cod. civ., della L. Fall., art. 147, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed il vizio di motivazione nell’erroneo accertamento di un’affectio societatis insieme con altri due membri della nuova associazione sportiva Jesi calcio.

Resisteva con controricorso, illustrato con successiva memoria, la curatela del fallimento Nuova A.S. Jesi Calcio, che eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza di primo grado soggetta ad appello secondo la disciplina fallimentare all’epoca vigente.

All’udienza del 26 marzo 2012 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il I ricorso è inammissibile.

Premessa l’applicazione, ratione temporis, della L. Fall., art. 18, nel testo originario, anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, entrato in vigore il 16 luglio 2006 (ibidem, art. 153) ed al successivo emendamento introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in ragione dell’anteriorità della data della sentenza dichiarativa del fallimento della Nuova A.S. Jesi Calcio (27 gennaio 2005) e di quella in estensione del signor R. (26 gennaio 2006), si osserva come il corrispondente regime delle impugnazioni contempli l’opposizione dinanzi al medesimo tribunale, il successivo appello ed infine il ricorso per cassazione.

Per contro, il ricorrente ha proposto immediato ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, senza addurre alcun accordo per il ricorso per saltum ( art. 360 cod. proc. civ., comma 2).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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