T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il giudizio ha ad oggetto un deposito attrezzi in legno ed un porticato in legno;

– il motivo sull’onere motivazione maggiorato per effetto del decorso del lasso temporale non può essere apprezzato, a prescindere dalla questione sull’esatta datazione dell’abuso, perché in radice il potere sanzionatoriorepressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata essendo la misura diretta non tanto a punire il responsabile dell’abuso quanto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione (Tar Brescia, I, 69/2011) ed i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico – edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto (Tar Milano, II, 4648/09);

– il motivo sulla mancata indicazione dell’area da demolire non è pertinente, in quanto l’area di sedime non doveva essere identificata già nel provvedimento di demolizione, in quanto la sua individuazione è finalizzata all’acquisizione gratuita dell’area, che non è conseguenza già dell’ordine di demolizione, ma di un provvedimento successivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4659: "è legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva che non contenga la indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di inerzia dell’ingiunto, atteso che, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 47 del 1985, siffatta specificazione è elemento essenziale del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza alla demolizione");

– il motivo sulla incompleta comunicazione d’avvio non può essere apprezzato, perché a monte la comunicazione d’avvio non è dovuta nel procedimento volto alla demolizione di opere abusive Infatti, "l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge" (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871) (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659, secondo cui "gli atti sanzionatori in materia edilizia – attesa la loro natura rigidamente vincolata – non risultano viziati ove non siano stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento");

– il motivo sulla circostanza che l’amministrazione avrebbe dovuto prima informare il ricorrente della possibilità di proporre istanza di sanatoria viene fatto derivare dal ricorrente dal principio generale dell’art. 1 l. 241/90, ma – se l’abuso fosse sanabile – il ricorrente potrebbe chiederlo a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione glielo ricordi nel provvedimento, nessun principio generale depone pertanto in senso contrario al comportamento dell’amministrazione;

– spese a carico;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso;

SPESE a carico determinate in euro 1.500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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