T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino pakistano, in data 25.6.2007 ha presentato istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 20.9.2011 e depositato il 3.10.2011, S.M.F. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 10.10.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, facendo riserva di produrre successivamente le proprie difese e la relativa documentazione.

Alla camera di consiglio del 14.12.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione.

Preliminarmente la Sezione deve affermare la sussistenza della propria competenza territoriale, richiamando i propri precedenti al riguardo (a cominciare dalla sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010), essendosi rilevato che a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex art. 13, c. 1, secondo periodo, del c.p.a.

Nel merito la domanda va dichiarata inammissibile.

Invero, l’art. 31, c. 2 del c.p.a. dispone che: "L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

La disposizione, che conferma la prescrizione già contenuta nel c. 8 dell’art. 2 della L. n. 241/90, ha la funzione di evitare che sia protratta all’infinito la possibilità di proporre l’azione.

Nella fattispecie il termine annuale dalla conclusione del procedimento era ampiamente decorso all’atto della proposizione della domanda giudiziale (data della domanda di rilascio della cittadinanza: 20.8.2007; termine per provvedere da parte dell’Amministrazione: 730 giorni, scadenti al 20.8.2009; data di proposizione dell’azione ex art. 31 c.p.a.: 20.9.2011).

Peraltro, il ricorrente sostiene che il termine per la proposizionedel ricorso sarebbe stato interrotto dalla nota in data 30.6.2011 dell’Amministrazione (prodotta come doc. n. 2), con la quale si rappresenta, in relazione a non meglio specificata richiesta di notizie, che "l’istruttoria non si è ancora conclusa mancando tutti i pareri necessari per la definizione dell’istanza stessa.".

La tesi non può essere condivisa in quanto si è in presenza di un termine (annuale) da qualificarsi come decadenziale, sicché allo stesso – alla stregua del generale principio posto dall’art. 2964 c.c. –

non si applica l’istituto dell’interruzione del termine.

In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere che si tratti non già di decadenza ma di prescrizione, andrebbe rilevato che la nota di richiesta di informazioni (che parte ricorrente non ha prodotto) dovrebbe ritenersi inoltrata in prossimità del periodo di risposta fornito dall’Amministrazione e dunque allorquando il termine annuale risultava già ampiamente scaduto, sicché non avrebbe potuto comunque dispiegarsi alcun effetto interruttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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