Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del 7 giugno 2007, con la quale il Tribunale di Chiavari aveva dichiarato B.K.E. colpevole del reato di cui all’art. 483 c.p. perchè nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datato 30.7.2004 presentato al Comune di Santa Maria Ligure in data 2.8.2004 in relazione a precedente richiesta di condono edilizio per un fabbricato di nuova costruzione, dichiarava falsamente che lo stesso era stato costruito in data antecedente al 31.3.2003; e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la pronuncia anzidetta l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità di motivazione nonchè travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Lamenta, in particolare, l’erronea valutazione delle risultanze di causa a sostegno del convincimento del giudice a quo sulla data di realizzazione del manufatto, anche in ragione della mancata considerazione delle testimonianze a discarico.

Il secondo motivo deduce erronea applicazione del principio in dubio prò reo nonchè erronea applicazione del disposto dell’art. 530, comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo che a fronte di incertezza avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi della menzionata norma processuale. Il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

2. – La prima ragione di doglianza si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito, quale è quella relativa alla valutazione delle risultanze di causa, che si sottrae al giudizio di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. La doglianza è, comunque, infondata, posto che appare ineccepibile l’impianto argomentativo della pronuncia in esame nella parte in cui, valutate compiutamente le risultanze di causa, ha ritenuto impossibile che in un solo mese (il tempo intercorrente tra la data del sopralluogo negativo effettuato dai tecnici comunali nella proprietà della ricorrente ed il 31.3.2003, termine ultimo per la presentazione delle domande di condono) un manufatto delle dimensioni di quello in questione potesse essere realizzato e completato. Trattasi, in tutta evidenza, di tipico apprezzamento di merito, la cui espressione motivazionale non può reputarsi manifestamente illogica.

L’infondatezza della seconda censura discende, come è ovvio, dalla riconosciuta idoneità del compendio probatorio a sostenere la statuizione di colpevolezza, non ravvisandosi in proposito alcuna ragione di dubbio che potesse autorizzare una pronuncia in termini assolutoli.

E’, invece, fondata la terza censura, relativa al diniego della sospensione condizionale della pena. Sul punto la motivazione del giudice a quo è illogica e non pertinente, posto che giustifica la mancata concessione del beneficio con la presenza in atti di relazione datata 26.3.2003 riguardante la realizzazione di rilevanti opere in difformità della concessione edilizia, senza considerare che l’imputazione riguardava il falso e non già l’entità della costruzione abusiva. Era, dunque, fuor di luogo ipotizzare una reiterazione di condotta illecita con riguardo all’abusivismo edilizio posto in essere.

3. – Sul punto, la sentenza in esame deve essere, pertanto, annullata, nei termini dettati in dispositivo. Per il resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame sul punto.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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