Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42110

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27/572009 il Giudice monocratico del Tribunale di Modena confermava nei confronti dell’appellante R.D. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Carpi, in data 25-1-2008, con la quale l’imputato era stato condannato perchè ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 594-612 c.p., con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 400, 00 di multa, ritenuta la continuazione, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, che veniva liquidato in Euro 1.000, 00 oltre spese.

L’imputato era stato invece assolto dal primo giudice dal delitto di lesioni contestato ai sensi dell’art. 582 c.p. per non aver commesso il fatto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1- la nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di appello, essendo carente la contestazione di tutti i reati ascritti all’imputato, che risultava giudicato per i fatti contestati in due procedimenti riuniti.

In particolare la difesa lamentava che non risultava indicato sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza di appello, il reato di minacce accertato in data 27-11-2004.

Il ricorrente formulava ipotesi relative alla individuazione dei reati ritenuti in sentenza, evidenziando che non era dato comprendere per quali reati fosse intervenuta la condanna.

Rilevava altresì che non era stata confermata l’esistenza delle minacce dalla persona offesa, nonchè dai testi escussi.

2 – In secondo luogo deduceva la carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre la illogicità della sentenza impugnata, ove il giudice non aveva motivato sulle richieste formulate dall’appellante.

3 – Censurava inoltre la sentenza per violazione dell’art. 192 c.p.p., in riferimento a tutti i capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna del R.. Sul punto riteneva contraddittoria la sentenza, essendo stata esclusa la responsabilità del prevenuto in relazione al delitto di cui all’art. 582 c.p., ritenendo a riguardo non confermate dai testi le accuse formulate dalla persona offesa, mentre era stata d’altra parte ritenuta sussistente la fattispecie di cui all’art. 612 c.p., per la quale non vi erano testi che avevano assistito al fatto contestato.

4 – Con il quarto motivo il ricorrente censurava la sentenza per omessa valutazione delle richieste difensive riguardanti l’applicabilità-per il delitto di cui all’art. 594 c.p., della esimente prevista dall’art. 599 c.p., precisando che tale richiesta era stata del tutto trascurata anche dal Giudice di Pace.

5- Con il quinto motivo il difensore , censurando il mancato riconoscimento della esimente richiamata, chiedeva a questa Corte di ritenere applicabile l’art. 599 c.p., e di annullare senza rinvio la sentenza di cui si tratta.

6- Con il sesto motivo il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione in ordine alle richieste che la difesa aveva avanzato per la revoca delle statuizioni civili rilevando anche che la liquidazione del danno era avvenuta in assenza di elementi rivelatori dell’ammontare del danno sofferto dalla persona offesa. Pertanto evidenziava che il giudice avrebbe potuto solo formulare condanna generica, rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la determinazione del danno.

7-Con il settimo motivo la difesa rilevava che il giudice non aveva tenuto conto della richiesta di revoca della costituzione di parte civile, essendo tale parte rimasta assente nell’udienza di appello, ove non aveva presentato le richieste conclusive. In tal senso riteneva violato l’art. 82 c.p.p., comma 2 e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta infondato.

Quanto alle deduzioni inerenti alla nullità del decreto di citazione, esse non trovano riscontro negli atti e la sentenza evidenzia sia la contestazione del reato di ingiurie che del reato di minacce.

Peraltro risulta emesso per il delitto di cui all’art. 612 c.p. acc. in data (OMISSIS), decreto di citazione per udienza del 26-10- 2005.

Dunque non ricorrono i presupposti per ritenere carente la contestazione di tutti i reati ascritti all’imputato.

2 – Per quanto concerne la censura riguardante i vizi di motivazione, si osserva che essa risulta priva di fondamento, essendo la sentenza caratterizzata dalla congrua e logica motivazione, circa l’esistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato.

I motivi di appello risultano peraltro validamente contrastati, avendo il Giudice di appello evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa risultavano confermate da deposizioni testimoniali.

Va ricordato che secondo giurisprudenza di questa Corte, la deposizione della persona offesa, può costituire anche da sola fonte di prova (v. Cass. Sez. 4^ del 9/4/2004, n. 16860).

Pertanto tali censure risultano prive di fondamento.

Sono invece inammissibili le deduzioni formulate nei motivi con i quali si tende a dimostrare una diversa interpretazione delle risultanze di prova testimoniale, trattandosi di censure di merito, così come la richiesta di ritenere applicabile l’art. 599 c.p., essendo carenti i presupposti per applicare l’esimente di cui si tratta che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che ha sia pure implicitamente escluso l’ipotesi di condotta delittuosa reciproca al momento dei fatti contestati, pur dando atto di un rapporto conflittuale esistente tra l’imputato e la persona offesa. (v. sul carattere discrezionale del riconoscimento della esimente Cass. Sez. 5^ del 6/6/1988, n. 6675).

Sono infondati altresì i rilievi con i quali si deduce la mancanza di motivazione in merito alle richieste di revoca delle statuizioni civili, censurando la liquidazione fatta dal Giudice di primo grado, nonchè le deduzioni concenti la revoca tacita della costituzione di parte civile.

Quanto alla liquidazione del danno morale, essa risulta avvenuta in via equitativa, e come tale in maniera sintetica, secondo la valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. Sez. 5^ del 24/11/2006, sent. n. 38948 – rv. 235024), come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Invero, quanto a tale ultimo dato si evidenzia che innanzi al primo giudice la parte civile aveva rassegnato le conclusioni all’udienza del 25.1.2008 e che, in appello, la mancata presentazione delle conclusioni non implica la revoca della costituzione di parte civile, e delle conseguenti statuizioni (v. in tal senso Cass. SEz. 4^ del 30.11.1995, n. 11783 – rv. 203535) – restando le conclusioni formulate in primo grado valide in ogni stato e grado del processo.

Per tali motivi la Corte deve pronunziare il rigetto del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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