Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltagirone- sezione distaccata di Grammichele confermava la sentenza del 23 ottobre 2008, con la quale il Giudice di pace di Mineo aveva dichiarato P.G. e P.M. colpevoli dei reati loro ascritti, precisamente:

P.M. del reato di minacce in danno di P. G., sub A); P.G. dei reati di ingiuria e minacce in danno dello stesso P.G. e tentate percosse nei suoi confronti nonchè di minacce all’indirizzo della stessa persona offesa e di L.N., sub B) C) D) ed E).

Per l’effetto, li aveva condannati, rispettivamente, alle pene di Euro 750,00 e di Euro 34,00 alle pene di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

Avverso la decisione anzidetta gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione P.G. eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, in tema di connessione di procedimenti e relativa incompetenza del Giudice di pace. Si duole che la detta eccezione, sollevata anche in sede di gravame, sia stata disattesa perchè ritenuta tardiva in quanto proposta successivamente al momento della costituzione delle parti avvenuta il 16.2.2006. Non era stato, però, considerato che il procedimento penale, al quale quello in oggetto era inscindibilmente connesso, era stato instaurato con decreto di citazione diretta a giudizio del 12.9.2006 e successivamente ripetuto il 5.2.2007 e, quindi, in epoca successiva alla prima udienza innanzi al giudice di pace. Lamenta che il PM, investito della querela, abbia disarticolato i fatti che ne costituivano oggetto, rimettendo gli atti al Tribunale per il più grave reato di violenza privata ed al Giudice di pace per quelli di ingiurie, minacce e tentate percosse.

Non vi era stata, però, alcuna soluzione di continuità nello sviluppo dei fatti avvenuti in identico contesto, di talchè il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarasi incompetente, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6 e rimettere gli atti al Tribunale competente.

Il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa ed al diniego dell’esimente di cui all’art. 599 c.p..

Il terzo motivo lamenta l’eccessiva entità della pena inflitta e del riconosciuto risarcimento del danno.

Il ricorso di P.M. si fonda su identiche censure.

2. – L’eccezione di rito, che sostanzia il primo motivo dei ricorsi in esame, è destituita di fondamento. Ed infatti, anche a ritenere opinabile il rilievo del giudice di appello che ha liquidato la questione sul mero rilievo della tardività, senza considerare che il decreto di citazione relativo al reato di competenza del giudice superiore era successivo alla prima udienza innanzi al giudice di pace, la detta questione era, comunque, palesemente infondata e, pertanto, non avrebbe potuto trovare accoglimento.

E’ pacifico, infatti, che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 5, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, ossia qualora una persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, dovendosi escludere l’operatività degli altri casi di connessione previsti dell’art. 12 c.p.p. in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (così Cass. sez. 1, 19.3.2008, rv. 239406; cfr., pure, id sez. 1, 8.2.2008, n. 7803, rv. 239240). Nel caso di specie era, invece, pacifico che i reati fossero stati commessi con distinte condotte, sia pure nel medesimo contesto spazio-temporale.

E’ infondata anche la seconda doglianza, relativa alla valutazione delle risultanze di causa. Infatti, nessuna incongruenza od errore di sorta è dato ravvisare nella struttura motivazionale della sentenza impugnata, che mostra, invece, corretta valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, prudentemente vagliate nella loro attendibilità. Per quanto attiene, poi, al mancato riconoscimento della provocazione in riferimento al reato di ingiuria, dalla ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito emergono per implicito – ma non per questo meno chiaramente – le ragioni del diniego, peraltro esplicitate nella sentenza di primo grado, il cui contenuto, in parte qua, è richiamato nelle premesse della motivazione in esame. E’ appena il caso di osservare, al riguardo, che le convergenti statuizioni di colpevolezza, racchiuse nelle due sentenze di merito, fanno sì che le stesse pronunce formino una sola entità giuridica, in esito a reciproca integrazione.

La terza censura, relativa alla misura della pena ed all’entità del disposto risarcimento del danno, si colloca invece in area di inammissibilità, afferendo a profili prettamente di merito.

In ordine al primo profilo di doglianza, relativo alla pena, la lieve entità delle pene pecuniarie inflitte esimeva il giudice di appello da una motivazione espressa. Ad ogni modo, il giudizio di adeguatezza risulta, per implicito, dalla complessiva valutazione di congruità delle determinazioni del primo giudice.

Quanto alle statuizioni civili, lo stesso giudice a quo ha affermato, espressamente, che la misura del disposto risarcimento, peraltro stimato di entità minima, era pienamente adeguata alla tipologia dei reati in questione, alle peculiarità della fattispecie ed al danno arrecato alle parti offese.

3. – Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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