Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 giugno 2006 il Tribunale di Torino dichiarava R.M. e D.A. colpevoli dei reati di tentato furto in abitazione, sub 1); dichiarava, altresì, la R. colpevole del reato di false generalità, ai sensi dell’art. 495 c.p., sub 3) e 4) e, per l’effetto, condannava ciascuna di esse alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni di legge.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale modifica della sentenza impugnata, annullava la stessa limitatamente ai capi 3) e 4) per incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di quella stessa città; confermava nel resto, in relazione al residuo capo 1).

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto meno in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.

2. – Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivamente proposto.

Risulta, infatti, che l’estratto della sentenza contumaciale è stato notificato alla R. il 17.5.2010 ed alla D. il 12.5.2010, ove invece il ricorso è stato proposto dal difensore di entrambe il 20 ottobre successivo e, dunque, ben oltre il termine di giorni trenta utile all’impugnativa.

D’altronde, la sentenza non indicava un più lungo termine di deposito ed era stata, poi, tempestivamente depositata, di guisa che nessun avviso di deposito spettava al difensore, ai fini dell’individuazione di un diverso dies a quo.

E’ appena il caso di osservare che, anche in ipotesi di tempestiva proposizione, il ricorso sarebbe stato parimenti inammissibile, perchè generico e comunque afferente a questione prettamente di merito, riguardante il regime sanzionatorio, insindacabile in questa sede di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di congrua motivazione. Ed infatti, il giudice di appello, con specifico riferimento al diniego delle generiche, ancora oggi reclamate dal difensore ricorrente, ha congruamente argomentato che entrambe le imputate non erano meritevoli dell’invocato beneficio, avuto riguardo ai precedenti penali che denotavano attitudine criminale.

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni di legge, nei termini espressi in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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