Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42107 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiarava G.P. colpevole del reato di cui all’art. 483 c.p., per avere falsamente attestato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o certificazione ex D.P.R. n. 445 del 2000 rilasciata al fine di ottenere da parte della Provincia di Napoli la nomina a Guardia Giurata Volontaria addetta alla vigilanza ittico- venatoria, di non aver riportato condanne penali mentre era stato condannato in data 17.2.1933 con sentenza di applicazione pena, per il reato p e p dall’art. 523 c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione;

e, per l’effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la pronuncia anzidetta il Procuratore Generale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione lamentando inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 537 c.p.p., sul rilievo che, erroneamente, il giudice a quo, nell’affermare la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato contestatogli, aveva omesso di dichiarare la falsità della dichiarazione sostitutiva oggetto d’imputazione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

E’ evidente, per tabulas, l’errore per omissione in cui è incorso il giudicante che, nell’affermare la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, sul presupposto dell’accertata falsità della dichiarazione sostitutiva in contestazione, ha omesso di dichiarare, in dispositivo, la stessa falsità, con ciò violando la prescrizione dell’art. 537 c.p.p., comma 1. 2. – La rilevata violazione di legge comporta annullamento in parte qua della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo. Alla rilevata omissione può, senz’altro, ovviarsi in questa sede, facendo luogo alla relativa declaratoria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa declaratoria di falsità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio compiuta dal G.; dichiarazione che effettua.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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