Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 16 dicembre 2010 il GIP del Tribunale di Catania disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di C.P., indagato, assieme ad altre persone, per i reati di partecipazione all’associazione mafiosa Morabito-Rapisarda operante in Paternò ed affiliata alla più ampia associazione denominata Laudani-Ficurinia.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, confermando il titolo custodiale.

Avverso l’anzidetta pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Il primo motivo di doglianza deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 268 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 4. Lamenta, al riguardo, che il giudice del riesame abbia disatteso l’eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare per avere il PM omesso di rilasciare copia su supporto magnetico delle conversazioni intercettate.

Il secondo motivo eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’art. 292, comma 2, lett. c) e lett. c) bis e comma 2 ter, lett. d), per mancata specificazione degli indizi ed esigenze cautelari a carico dell’indagato.

Il terzo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 bis c.p. e carenza ed illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi della contestata associazione mafiosa ed alla ritenuta appartenenza ad essa dell’indagato.

2. – La prima ragione di censura è destituita di fondamento. Non merita, infatti, censure di sorta la valutazione del giudice a quo che, richiamandosi alle statuizioni del Giudice delle leggi e di questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, ha escluso che il mancato accoglimento, da parte del PM, della richiesta difensiva di trasposizione delle disposte intercettazioni su supporto magnetico possa comportare inefficacia della misura cautelare, riverberandosi, eventualmente, solo sul piano dell’utilizzabilità delle risultanze investigative ad esse connesse.

Nel caso di specie, anche un tale limitato effetto è stato, però, motivatamente escluso, in ragione della tardività della richiesta (proposta il 30.12.2010 rispetto alla data di udienza camerale del 4.1.2011) e, comunque, dei termini eccessivamente ristretti perchè la domanda potesse essere evasa.

La seconda doglianza è priva di fondamento, posto che il giudice del riesame ha specificamente indicato le risultanze investigative, rivenienti non solo dalle numerose captazioni ambientali e telefoniche, ma anche dalle propalazioni accusatorie del collaboratori R.C. ed A.N., motivatamente ritenute idonee a sostanziare un quadro indiziario di gravità tale da legittimare il titolo custodiale a carico dell’indagato, il quale, peraltro, risultava già condannato, in passato, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Per identiche ragioni va rigettata la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dei presupposti costitutivi della ritenuta associazione mafiosa e della partecipazione ad essa dell’indagato. Il contesto giustificativo dell’impugnato provvedimento non manca di indicare, per quanto si è detto, gli elementi investigativi e probatori dimostrativi dell’esistenza in Paternò e zone viciniori di una consorteria intesa Morabito-Rapisarda, dotata dei tipici connotati del sodalizio mafioso, siccome articolazione locale del clan incontrovertibilmente mafioso dei Laudani-Mussi di Ficurinia e le ragioni, fondate sulle risultanze specificamente indicate, che inducevano a ritenere altamente probabile la partecipazione ad essa dell’indagato.3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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