Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42142Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza dell’11 febbraio 2011 il GIP del Tribunale di Catania rigettava l’istanza di scarcerazione proposta in favore di M.V. per incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute.

Pronunciando sull’appello proposto in favore dell’indagato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello de libertate, rigettava il gravame, confermando l’impugnata ordinanza.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Con unico articolato motivo d’impugnativa parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale nonchè per mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione al combinato disposto dell’art. 299 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 4 bis, con riferimento alle ragioni per le quali il giudice di appello, disattendendo le motivate ragioni difensive, ha ritenuto che le gravi condizioni di salute dell’indagato, affetto, peraltro, da grave patologia cardiaca, fossero compatibili con il regime detentivo, sia pure in struttura sanitaria penitenziaria (CDT) ancorchè priva di presidio cardiologico. La grave patologia di cui era affetto, di entità tale da comportare il rischio di vita in caso di intempestivo intervento terapeutico, giustificava la richiesta di sostituzione del regime detentivo con gli arresti domiciliari.

3. – La doglianza è destituita di fondamento. Ed invero, l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato non merita le critiche mosse dal ricorrente, risultando immune dai denunciati difetti di contraddittorietà od illogicità, anche nella parte in cui, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha disatteso le contrarie risultanze della perizia d’ufficio.

Ineccepibile, al riguardo, è il rilievo secondo cui l’attuale ricovero del M. in un CDT presso la casa circondariale di Totino-Lorusso e Cutugno, ancorchè non dotata di presidio cardiologico, offre adeguate garanzie dal punto di vista della continua assistenza ed osservazione delle condizioni cliniche del detenuto, sì da consentire il tempestivo rilievo di eventuali sofferenze che impongano l’immediato ricovero presso il locale Ospedale Le Molinette, dotato di struttura cardiologia d’eccellenza.

Peraltro, proprio al fine di aggiornare il quadro diagnostico e valutativo dello stato di salute del M. risulta già programmato un ricovero presso lo stesso nosocomio, per i controlli anche strumentali del caso e gli opportuni trattamenti terapeutici.

All’insieme delle pertinenti argomentazioni del giudice a quo potrebbe solo aggiungersi il rilievo che le gravi condizioni di salute del detenuto rendono per lui assai più sicura – per ragioni agevolmente intuibili – la sistemazione presso un CDT di quanto non possa essere la permanenza in abitazione privata in regine di arresti domiciliari.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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