T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che il ricorso è ammissibile, atteso che il termine per definire il procedimento scadeva in data 17 settembre 2010 e il ricorso è stato notificato entro l’anno, ossia il 14 febbraio 2011;

– che l’amministrazione non ha provveduto, essendosi limitata a comunicare un prediniego ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (all. 3 alla relazione 1 giugno 2011, copia di esso), atto notoriamente non impugnabile perché non provvedimentale;

– che il termine di dieci giorni dalla conoscenza del preavviso per controdedurre, in particolare, deve ritenersi spirato, perché il documento relativo è stato prodotto come sopra il 1 giugno 2011 e quindi deve ritenersi conosciuto per lo meno da tal data;

– che quindi l’amministrazione doveva provvedere ma ha omesso di farlo;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che dato il preannunciato contenuto negativo del provvedimento vi è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza, presentata dal ricorrente in data 18/09/2008 (K10/154724), volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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