Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Crotone dichiarava non doversi procedere nei confronti di C. E., imputato del reato di ingiuria in danno di A.A., perchè l’azione penale non poteva essere proseguita per remissione tacita della querela ed accettazione da parte dell’imputato.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 152 c.p., richiamato dagli artt. 129 e 340 c.p.p., contestando l’interpretazione del giudice di pace, secondo cui la mancata comparizione della persona offesa potesse considerarsi remissione tacita di querela.

Motivi della decisione

1. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta significativa di tacita remissione della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv. 241357, PM c. Viele).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, sia stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della querelante, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputato, a parte l’ulteriore, gradato, profilo problematico riguardante la possibilità di qualificare tacita accettazione la contumacia dello stesso imputato.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Crotone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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