Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno aveva dichiarato G.G. colpevole del reato di tentato furto aggravato in concorso con altri, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Con il ricorso pure indicato in epigrafe il condannato chiede, ora, di essere riammesso in termini per proporre impugnazione. Deduce, in proposito, che, arrestato il (OMISSIS), non era stato mai avvisato del procedimento cui si riferiva la sentenza in questione.

Motivi della decisione

1. – La doglianza si colloca ai limiti dell’inammissibilità, stante la genericità della sua formulazione. Ad ogni modo, la detta censura è destituita di fondamento, risultando in atti che l’odierno ricorrente, appositamente avvisato del procedimento a suo carico, era stato, poi, regolarmente citato, tanto che ritualmente ne è stata dichiarata la contumacia.

2. – Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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