Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto:
che il ricorso è ammissibile, atteso che il termine per definire il procedimento scadeva in data 18 febbraio 2010 e il ricorso è stato notificato entro l’anno, ossia il 21 gennaio 2011;
che l’amministrazione non ha provveduto, essendosi limitata a comunicare un prediniego ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (all. 3 alla relazione 5 maggio 2011, copia di esso), atto notoriamente non impugnabile perché non provvedimentale;
che il termine di dieci giorni dalla conoscenza del preavviso per controdedurre, in particolare, deve ritenersi spirato, perché il documento relativo è stato prodotto come sopra il 5 maggio 2011 e quindi deve ritenersi conosciuto per lo meno da tal data;
che quindi l’amministrazione doveva provvedere ma ha omesso di farlo;
che quindi il ricorso è fondato e va accolto;
che dato il preannunciato contenuto negativo del provvedimento vi è giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19 febbraio 2008 (K10/155092), volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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