Cassazione civile anno 2005 n. 1098 Ricorso

AFFIDAMENTO, AFFILIAZIONE ED ASSISTENZA DEI MINORI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ordinanza del 17-29 ottobre 2003 emessa ai sensi dell’art. 333 c.c. il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ritenuta la propria competenza a dettare disposizioni urgenti in pendenza di regolamento di competenza, provvedeva alla sostituzione del curatore della minore X X, figlia di X X e di X X, e regolamentava la facoltà di visita del padre già disciplinata dal Tribunale di Firenze nel giudizio di separazione personale dei coniugi, prescrivendo che gli incontri con la figlia non avvenissero più alla presenza di terze persone e che la madre facesse accompagnare e riprendere per tale incombente la bambina da persona di sua fiducia, con F avvertenza alla stessa X che l’inottemperanza a tale disposizione avrebbe comportato l’affidamento definitivo della minore al padre.
La X proponeva reclamo avverso tale provvedimento, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Con decreto del 28 gennaio – 14 febbraio 2004 la Corte di Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, dichiarava l’inammissibilità del reclamo, osservando in motivazione che l’ordinanza del primo giudice, emessa nella fase di quiescenza del procedimento ai sensi dell’art. 48 comma 2 c.p.c. ed avente per sua natura carattere urgente e transitorio, non era impugnabile con il rimedio di cui all’art. 739 c.p.c., esperibile avverso decreti che possiedano il requisito della definitività, quanto meno allo stato degli atti. Richiamando peraltro detta ordinanza nella parte motiva gli artt. 330 e 333 c.c., non vi era da dubitare della sua revocabilità in ogni tempo da parte dello stesso giudice che la aveva emessa. Osservava altresì che parimenti inammissibile era la domanda formulata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., atteso che l’ordinanza reclamata rivestiva carattere di urgenza nell’ambito del procedimento pendente, nel quale era stato introdotto il regolamento di competenza, e non aveva natura cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non assicurando provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la X. Resiste con controricorso l’X

Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, i provvedimenti in materia di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole e quelli adottati ai sensi dell’art. 333 c.c., nel quadro degli atti innominati incidenti sull’esercizio della potestà dei genitori, nonchè quelli emessi nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, non sono ricorribili per Cassazione, in quanto non sono assistiti dall’autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un’efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi (v., tra le tante, Cass. 2002 n. 11582; S.U. 2002 n. 911, in motiv.; Cass. 2001 n. 2099; 1999 n. 8633; 1999 n. 2998; 1999 n. 2337; 1998 n. 6421; S.U. 1998 n. 3387; 1998 n. 2934; 1997 n. 8619;
1997 n. 5226; S.U. 1996 n. 4222; 1995 n. 1224; S.U. 1995 n. 1026).
Le sezioni unite di questa Suprema Corte hanno altresì chiarito, con la nota decisione n. 11026 del 2003 – così confermando un orientamento decisamente prevalente sul punto – che quando il provvedimento impugnato sia privo dei necessari requisiti della decisorietà e definitività in senso sostanziale il ricorso straordinario per Cassazione non è esperibile neppure se il ricorrente lamenti – come avviene nella specie – la lesione di situazioni con rilievo esclusivamente processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un ulteriore giudice, atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme regolatrici del processo ha necessariamente la stessa natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato: ed invero la natura strumentale delle disposizioni processuali, dirette a disciplinare i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, comporta che al diritto processuale di azione non possa essere attribuita una tutela più forte di quella prevista dalla normativa costituzionale e ordinaria in relazione all’atto destinato a provvedere sulla posizione sostanziale. Ne deriva che se il provvedimento giurisdizionale sul rapporto sostanziale è privo di decisorietà, la declaratoria di improponibilità del gravame, pur integrando un pregiudizio definitivo, non assume autonoma valenza di provvedimento decisorio (v. in tal senso anche Cass. 2003 n. 10907;
2003 n. 19863; 2004 n. 1393; 2004 n. 3988).
Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi seguendo la prospettazione subordinatamente offerta dalla X, secondo la quale il provvedimento in oggetto sarebbe comunque assoggettabile a regolamento di competenza – onde il proposto ricorso potrebbe convertirsi in istanza di regolamento – per la statuizione implicita sulla competenza in esso contenuta. E’ al riguardo da ricordare che, come le sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato (sent. n. 16568 e 14671 del 2003), non è esperibile il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso i provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà e definitività, atteso che la pronuncia sulla competenza in essi esplicitamente o implicitamente contenuta è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una specifica e diversa natura, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione rispetto a quello previsto per la statuizione di merito e da rendere ipotizzarle un interesse alla individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere detti provvedimenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi E. 2.100,00, di cui E. 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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