Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2012, n. 8294 Appello ammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 6.11.2007 P.G.B. chiedeva la riforma della sentenza dell’8.10.2007 con la quale il Giudice del lavoro di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato nullo il precetto notificato al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, affinchè provvedesse alla sua effettiva immissione in ruolo sulla base del verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. del 29.4.2004.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29.11.2009 dichiarava inammissibile l’appello in quanto la sentenza non era impugnabile, ma ricorribile solo in cassazione, dovendosi applicare la disciplina di cui alla L. n. 52 del 2006.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. con due motivi; resiste il Consorzio con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e si allega la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale aveva accolto un’eccezione non formulata dalla parte appellata in sede di memoria di costituzione in appello.

Il motivo è infondato posto che la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza emessa, essendo stata emanata tra l’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006 e l’entrata in vigore della novella n. 69 del 2009, fosse applicandosi la prima normativa citata ricorribile solo in cassazione e non già appellabile; si tratta di un profilo di inammissibilità dell’appello accertabile anche d’ufficio riguardando il regime stesso di impugnabilità di un atto stabilito per legge (cfr. cass. n. 15698/2006 che ha stabilito la rilevabilità di tale profilo d’ufficio persino in cassazione).

Con il secondo motivo si deduce l’omessa decisione su tutta la domanda e si allega la nullità della sentenza ovvero del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4: non era stata esaminata la domanda riproposta in appello.

L’infondatezza del motivo deriva da quella del primo motivo. Avendo correttamente la Corte territoriale rilevato l’inammissibilità dell’appello non poteva, poi, di certo esaminare il merito della controversia.

Pertanto si deve rigettare il proposto appello: le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese del grado di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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