Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza del GUP del Tribunale di quella stessa città, che, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato D.S. colpevole del reato di furto in abitazione e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con consequenziali statuizioni di legge.

Avverso la pronuncia annetta l’imputato ed il suo difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso proposto personalmente dallo S. deduce, con unico motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), sul rilievo che all’affermazione di colpevolezza di esso "tante i giudici di appello erano pervenuti sulla base della sola relazione tecnica degli uffici di p.g., che, di loro iniziativa, senza delega da parte del PM competente avevano effettuato i rilievi dattiloscopie., peraltro a distanza di molti giorni dal fatto trasmettendo poi i reperti alla sede del R.I.S. di Roma. I relativi accertamenti erano stati pertanto, compiuti in violazione dell’art. 354 c.p.p., comma 2.

Il ricorso del difensore denuncia erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 133 e 62 bis c.p., lamentando l’ingiusto diniego delle circostanza generiche, che avrebbero consentito una più equa determinazione della pena.

2. – Il ricorso dell’imputato è destituito di fondamento. Ed invero, nessuna violazione di legge è dato ravvisare nello sviluppo delle indagini che hanno portato all’attribuzione all’imputato delle impronte papillari rilevate nell’abitazione in cui è era stato commesso il furto. La p.g. ha correttamente proceduto al rilievo delle dette impronte, a distanza di pochi giorni dal fatto ((OMISSIS)), provvedendo agli accertamenti urgenti esperibili, d’iniziativa, sui luoghi e sulle cose nei limiti consentiti dall’art. 354 c.p.p..

Il ricorso del difensore si colloca, invece, alle soglie dell’inammissibilità, involgendo questione prettamente di merito, afferente al regime sanzionalo. La questione è comunque, priva di fondamento, in quanto il diniego delle generiche è stato ben motivato con riferimento a due specifici precedenti dell’imputato, che connotavano negativamente la sua personalità, rendendolo non meritevole del reclamato beneficio.

3. – Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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