Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 16-11-2011, n. 42102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona – nel rigettare l’appello proposto dalla parte civile F.C. avverso la sentenza del 10 luglio 2008, con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva assolto P.C. dal reato di minacce in danno dello stesso F. – aveva condannato l’anzidetto appellante al pagamento delle spese processuali nonchè a rifondere all’imputato le spese difese.

Avverso la pronuncia anzidetto il difensore della stessa parte civile ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c).

Lamenta, in proposito, che la condanna alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato nella fase di appello sia stata emessa ultra petita, in violazione dell’art. 542 c.p.p., posto che nessuna richiesta era stata, all’uopo, mai formulata nè in primo nè in secondo grado.

2. – Preliminarmente, va disattesa la memoria indicata in premessa, con la quale il difensore dell’imputato ha lamentato di avere appreso del ricorso solo a seguito della notifica dell’avviso dell’odierna udienza, non avendo ricevuto alcuna notizia della stessa impugnazione. Ed infatti, nessuna norma processuale prescrive la notifica del ricorso per cassazione alla parte controinteressata, essendo tale notifica prevista per l’impugnazione in genere, ma ai soli fini della determinazione del dies a quo per eventuale impugnativa incidentale, non prevista nel giudizio di legittimità.

Venendo ora al ricorso, se ne rileva ictu oculi la fondatezza. Ed invero, dal combinato disposto dell’art. 542, comma 1, e art. 427 c.p.p., comma 2 emerge chiaramente che, ai fini della condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall’imputato, occorre apposita istanza da parte di quest’ultimo, che, nel caso di specie, non risulta proposta. Il principio della domanda, che regola la subiecta materia, è stato espressamente affermato da questa Corte regolatrice con sentenza Sez. 6 del 27.3.2006, rv. 244525, secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, la possibilità di condanna del querelante alle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato assolto è sempre subordinata ad una domanda dello stesso imputato, la cui mancanza non può essere sostituita neppure dalla richiesta del pubblico ministero.

3. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile alle spese in favore dell’imputato;

condanna che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *