T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che nella memoria depositata il 4 novembre 2011 il difensore ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato in via di autotutela;

– che nella stessa memoria il difensore ha altresì dichiarato di nulla opporre alla compensazione delle spese;

– che pertanto si deve pronunciare come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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