T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1779 Atto impugnabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22.4.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 28, G.P. e D.T. impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale di Bolgare n. 54 del 17.12.2008 di approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui ha rigettato le osservazioni – rubricate come n. 18 e n. 19 – da essi presentate a seguito dell’adozione del P.G.T.

I ricorrenti articolano le seguenti doglianze: "violazione di legge ed in particolare violazione della legge n. 241/90 – eccesso di potere per travisamento dei fatti – manifesta irragionevolezza – contraddittorietà – sviamento della causa tipica – carenza o inesistenza di motivazione. violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa".

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Bolgare, contestando l’ammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e sostenendo l’infondatezza nel merito.

In particolare, il Comune fa rilevare che – per quanto riguarda la osservazione n. 19 relativa allo scivolo di accesso indicato come strada – il consiglio comunale ha approvato l’osservazione n. 42 – presentata dall’U.T. – specificamente volta alla correzione di refusi contenuti negli elaborati cartografici, la quale sarebbe satisfattiva della posizione dei ricorrenti, posto che l’area in contestazione non è più indicata come strada ma ricondotta all’ambito residenziale consolidato regolato dall’art.3 punto 4 punto2 del piano delle regole (come comprovato dalla cartografia corretta, prodotta come doc. 6 del Comune).

Per quanto riguarda l’osservazione n. 18, l’Amministrazione sostiene che l’individuazione del sedime è comprensiva anche del marciapiede come attestato dall’UTC (cfr. doc. 4 del Comune).

Con atto depositato il 28.4.2009 i ricorrenti hanno fatto istanza di prelievo. Ulteriore istanza di prelievo è stata dai medesimi depositata 23.2.2010.

In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato documenti e memorie illustrative.

Alla pubblica udienza del 23.11.2011- alla quale il Collegio ha rappresentato ex art. 73, c. 2 c.p.a. al difensore dei ricorrenti la sussistenza di profili di parziale inammissibilità – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

P.G. e T.D. rappresentano:

– di essere proprietari nel comune di Bolgare del compendio immobile sito al viale Papa Giovanni XXIII n. 3, costituito da casa di civile abitazione con annessa circostante area di pertinenza (contraddistinti: al Catasto fabbricati, foglio 7 (catastalmente 9), mapp. 1988, e al Catasto terreni foglio 7 mapp. 1193, 2274, 2536);

– che l’ area di pertinenza è costituita da: a) una striscia di terreno che consiste in una rampa di accesso carraio ad ovest dell’edificio che conduce alla pubblica via Papa Giovanni XXIII partendo dal seminterrato e che costituisce l’unico accesso carraio alla proprietà; b) una porzione di giardino e marciapiede a nord; c) una porzione di giardino a est, a sud e a sudovest;

– di aver presentato, a seguito dell’adozione del PGT, due osservazioni – rubricate ai n. 18 e 19 – (cfr. doc. n. 7 e 8), con le quali rispettivamente facevano rilevare: 1) "errori grafici" contenuti nella planimetria (sostenendo che"sono state indicate linee e punti inesistenti o traslati in quanto nella stesura grafica si sono interpretate le ombre di ciò che si vede dalla fotografia aerea… Inoltre si osserva la mancanza del marciapiede a sud di viale Papa Giovanni XXIII"); 2) la indicazione come strada di una pertinenza (affermando che "è stata indicata come strada privata una pertinenza esclusiva dell’abitazione… adibita all’accesso della medesima… mentre altre situazioni simili (pertinenzerampe di accesso ai fabbricati) classificate anch’esse nella zona Bc – residenziale consolidato, sono state considerate correttamente come un unico comparto e pertanto retinate come tali (Allegato 1, es. n.1)".

– che il consiglio comunale non accoglieva le osservazioni, rilevando: per la n. 18 "considerato che la cartografia di base del nuovo PGT è frutto di un accurato rilievo", per la n. 19 "considerati i vari atti notarili di provenienza degli immobili oggetto di osservazione ed i frazionamenti catastali ad essi collegati (anni 1955, 1975, 1976) si può constatare che quanto osservato non corrisponde al vero.

Ciò premesso, i ricorrenti con il ricorso all’esame, impugnano la delibera di Consiglio Comunale di Bolgare di esame delle osservazioni – controdeduzioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui sono state rigettate le osservazioni – rubricate come n. 18 e n. 19 – da essi presentate a seguito dell’adozione del P.G.T.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune, la quale sostiene la carenza d" interesse al ricorso in quanto, già prima della proposizione del ricorso, sarebbero state risolte in senso favorevole agli stessi ricorrenti entrambe le questioni sollevate con il gravame (e precedentemente con le due osservazioni).

L’eccezione è solo parzialmente fondata.

Invero, in relazione alla questione della rampa di accesso carraia indicata come strada, va condivisa la prospettazione dell’Amministrazione comunale, dato che – una volta accolta l’osservazione n. 42 – presentata dall’U.T.C – finalizzata alla correzione di refusi contenuti negli elaborati cartografici, l’area in contestazione non è più indicata come strada ma è stata ricondotta all’ambito residenziale consolidato regolato dall’art.3 punto 4 punto2 del piano delle regole (come comprovato dalla cartografia corretta, prodotta come doc. 6 del Comune).

Per quanto riguarda, invece, l’altra osservazione, non vi è stata alcuna correzione di quanto segnalato dai ricorrenti (errori grafici e mancata indicato nelle tavole del marciapiede), sicché per tale parte il ricorso risulta ammissibile.

Più in generale, il Collegio deve rilevare – ex officio – che i ricorrenti, nel corso del giudizio, hanno progressivamente ampliato l’oggetto del contendere rispetto a quello delimitato dall’atto gravato e dai motivi di ricorso contenuti nell’atto introduttivo notificato, estendendolo, – attraverso la memoria illustrativa depositata in data 23.12.2010 e la memoria di replica depositata in data 4.1.2011 a questioni ulteriori e diverse attinenti ad altri atti o a motivi nuovi rispetto a quelli originari, anche in relazione ad alcune osservazioni svolte dalla difesa del Comune.

Peraltro, siffatto modus procedenti non risulta ammissibile.

L’oggetto del giudizio amministrativo impugnatorio è infatti quello delimitato dall’individuazione dell’atto impugnato e per i motivi idi censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio, risultando inammissibili le doglianze ulteriori dedotte con semplici atti depositati e non notificati.

Il Collegio deve quindi dichiarare inammissibili le questioni sollevate mediante le memorie non notificate, con le quali si sono svolte contestazioni in ordine: alla data di consegna della cartografia corretta; alle risultanze contenute nel certificato di destinazione urbanistica (in particolare la presenza di un vincolo ambientale ex art. 142 c. 1 lett. C D.lgs. 42/2004) all’inibizione della DIA presentata dai ricorrenti per la realizzazione di un cancello.

In particolare, relativamente al certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), occorre rilevare che – secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente (cfr. TAR Lombardia, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania,, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542) – tale atto si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Così perimetrato l’effettivo ambito del giudizio, può passarsi alla disamina delle dedotte doglianze.

I ricorrenti, con l’osservazione n. 18 (doc. n. 7 dei ric.), hanno evidenziato che "nel PGT adottato….sono state indicate linee e punti inesistenti o traslati in quanto nella stesura grafica si sono interpretate le ombre di ciò che si vede dalla fotografia aerea come elementi fissi da riportare nel piano non verificandone l’esistenza tramite comparazione con la documentazione grafica precedente come ad esempio il PRG. Inoltre si osserva la mancanza del marciapiede a sud di viale Papa Giovanni XXIII". L’indicazione, in sé poco perspicua, della prima parte dell’osservazione è resa intelligibile dall’allegato 1, nel quale sono riportate la fotografia aerea del sito e estratto della cartografia del PGT.

Nelle controdeduzioni alla suddetta osservazione, il Comune ha cosi motivato la proposta reiettiva: "Considerato che la cartografia di base del nuovo PGT è frutto di un accurato rilievo aerofotogrammetrico che tiene in dovuta considerazione ogni elemento letto aerofotogrammetricamente ivi comprese le eventuali ombre degli edifici, non è possibile accogliere positivamente l’osservazione se non dopo un accurato rilievo dei siti a terra con precise procedure tacheometriche e di misurazione".

La doglianza risulta fondata.

Una prima questione giuridica che il Collegio deve sciogliere è se l’erronea indicazione contenuta nelle tavole del piano di governo del territorio (diversa dalla zonizzazione) sia lesiva e impugnabile in via giurisdizionale.

Infatti, secondo la difesa del Comune, la risposta a tale quesito dovrebbe essere negativa, in quanto le questioni che si pongono non hanno rilievo urbanistico ma involgono problematiche di tipo civilistico e/o catastale, le quali postulano entrambe la sussistenza della giurisdizione di altri giudici (Ago e G.T.).

La Sezione è però di differente avviso.

Invero, qui non viene in rilievo l’impugnativa di mappe catastali né la contestazione di profili proprietari, bensì la contestazione, da parte del cittadino dell’ esattezza e corrispondenza alla realtà effettuale di rappresentazioni cartografiche delle tavole annesse al PGT. In tale contesto vi è un palese interesse del privato a chiedere la correzione di discrasie riscontrate, le quali potrebbero lederlo (in disparte le eventuali ricadute sui profili civilistici e tributari) con specifico riguardo alla tematiche urbanistico- edilizie, frapponendo ostacoli o limitazioni all’attività edificatoria in relazione alla indicazione (come è nella fattispecie all’esame) di elementi di cui si contesta la sussistenza.

Ciò precisato circa l’ammissibilità del rilievo, il motivo risulta fondato.

Con riguardo alla prima questione (l’indicazione di un’ombra fotografica come struttura esistente) una volta contestata dai ricorrenti la esistenza della struttura, era onere della Amministrazione dimostrare l’erroneità dell’assunto.

La motivazione di reiezione addotta, in quanto meramente assertiva ed apodittica, è dunque erronea.

Lo stesso è a dire con riguardo alla seconda questione sollevata, con la medesima osservazione n. 18, dai ricorrenti: la mancata indicazione del marciapiede sul lato sud di viale Papa Giovanni XXIII.

Invero, il marciapiede, se esistente – come viene espressamente riconosciuto dal Comune nella memoria difensiva depositata il 27.5.2009 (cfr. a pag. 3 quart’ultima riga, ove viene richiamata la relazione del geom. Morotti), deve essere indicato come è stato fatto sul lato opposto della medesima via.

In altri termini, la pertinenza stradale o viene sempre indicata ovvero non deve mai essere indicata: tertium non datur.

Pertanto, la deliberazione del consiglio impugnata va annullata in parte qua – laddove ha rigettato invece di accogliere l’osservazione n. 18 proposta dai ricorrenti. L’accoglimento del ricorso comporta l’ onere per l’Amministrazione di riprovvedere al riguardo, conformandosi a quanto qui enunciato.

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale soccombenza reciproca, per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie, con annullamento parziale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della delibera impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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