Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 16-11-2011, n. 42100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 12 febbraio 2010 ha parzialmente confermato, riconoscendo l’attenuante della provocazione prevalente alla contestata recidiva e rimodulando la pena, la sentenza del Tribunale di Aosta del 4 maggio 2006 con la quale S.G. era stato condannato per il delitto di lesioni aggravate nei confronti di B.C..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sul mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa;

b) una mancanza e illogicità della motivazione sul punto della deposizione della parte offesa e dei testimoni.

Motivi della decisione

1. Deve procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in quanto l’ascritto reato è estinto per intervenuta prescrizione.

2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito ma, d’altro canto, le censure non appaiono manifestamente infondate onde deve farsi luogo all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.

Applicando, infatti, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. (anni sette e mesi sei a decorrere dal 27 novembre 2002 data di commissione del reato) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, del reato ascritto all’imputato S. e alla data del 27 maggio 2010, non risultando neppure cause di sospensione della prescrizione, con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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