Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2012, n. 8289 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza depositata il 17-9-2009 la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da B.I. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 per il periodo 11-7-2002/30-9-2002, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società al ripristino del rapporto e a pagare alla B. le retribuzioni maturate dal 7-7-2004, con rivalutazione e interessi, oltre le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi, illustrati con memoria.

La B. ha resistito con controricorso.

Infine è stato depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 9-2-2011.

Il Collegio ha, quindi, autorizzato la motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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