Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 16-11-2011, n. 42099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza del 3 giugno 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 gennaio 2007 con la quale L.P. e L.M. erano stati condannati per i delitti di minacce e calunnia in danno di P.M.P..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, lamentando:

a) una violazione e falsa applicazione della legge con riferimento all’elemento soggettivo del delitto di calunnia;

b) quanto al solo L.M., l’omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame.

Motivi della decisione

1. Deve procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in quanto gli ascritti reati risultano estinti per intervenuta prescrizione.

2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito ma, d’altro canto le censure non appaiono manifestamente infondate onde deve farsi luogo all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.

Applicando, infatti, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. (anni sette e mesi sei a decorrere dall’11 agosto 2002 data di commissione dei reati) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, dei reati ascritti agli imputati e alla data del 17 giugno 2010, risultando cause di sospensione della prescrizione per mesi quattro e giorni sei, con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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