Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 16-11-2011, n. 42098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 25 settembre 2009 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 17 marzo 2008 con la quale L.D.B. era stata condannata per il delitto di minacce continuate e aggravate nei confronti di N.M.A. e D.L.F..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una mancanza di motivazione sul punto dell’affermazione della penale responsabilità per l’episodio nei confronti della N.;

b) una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sull’effettivo svolgimento dei fatti conseguente ad un travisamento della prova;

c) l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale, in prime cure, di V.G..

Risulta, infine, avanzata istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p..

3. E’ pervenuta, altresì, memoria nell’interesse delle parti civili.

Motivi della decisione

1. Deve procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito ma, d’altro canto, le censure non appaiono manifestamente infondate onde deve farsi luogo all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.

Applicando, invero, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, del reato ascritto all’imputata D. e alla data del 24 aprile 2010 (reato commesso il (OMISSIS) con prescrizione di anni sette e mesi sei), non risultando neppure cause di sospensione della prescrizione, con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

3. Quanto agli effetti civili, il ricorso non appare meritevole di accoglimento e tale rigetto implica, altresì, il rigetto della richiesta avanzata ai sensi dell’art. 612 c.p.p..

4. Il motivo attinente ad una violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al reato di minacce aggravate in danno della parte lesa N. è non accoglibile in quanto la Corte territoriale ha richiamato, da un lato, la ricostruzione degli episodi effettuata dal Giudice di prime cure e, d’altra, parte ha affermato, in maniera del tutto logica, come le asserzioni defensionali non fossero idonee a ribaltare la natura degli accadimenti così come ascritti.

5. Del pari, il preteso travisamento della prova evidenziato con il secondo motivo di ricorso, risulta contraddetto dalla motivazione dei Giudici del merito che non hanno fondato la responsabilità dell’imputata sulla base delle sole dichiarazioni delle parti offese, come pure sarebbe stato ammissibile sulla scorta dell’affermata attendibilità delle stesse, ma le hanno corroborate con le dichiarazioni testimoniali Z. e P..

Non si può, in ogni caso, richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura dell’esperita attività istruttoria allorquando la stessa sia stata correttamente esaminata e logicamente evidenziata nella motivazione.

6. In diritto, con riferimento al terzo motivo, si osserva come l’art. 507 c.p.p. conferisca al Giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria.

L’esercizio di tale potere presuppone, poi, la sussistenza dell’assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula l’apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del Giudice, il quale, ove non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi implicitamente dall’effettuata valutazione, adeguata e logica, delle risultanze probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria (v. da ultimo, Cass. Sez. 6^ 16 febbraio 2010 n. 24430).

L’iniziativa deve essere, pertanto, "assolutamente necessaria" (sia l’art. 507 che l’art. 603 c.p.p., per l’appello usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe "assolutamente necessaria"), diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti.

Tutto ciò premesso in diritto quello che rileva, con assorbente considerazione, è che il Giudice di merito abbia expressis verbis affermato, con l’ordinanza resa il 13 dicembre 2007, la necessità di escutere il teste V., richiesto dalla parte civile.

7. Alla parte civile costituita andranno, infine, liquidate le spese del presente grado a cagione del rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.100 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *