T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente impugna il provvedimento del 5. 9. 2007 con cui la Questura di Brescia gli ha revocato la carta di soggiorno;

– l’amministrazione ha deciso di revocare la carta di soggiorno perché la stessa era stata ottenuta presentando documentazione non veritiera sul rapporto di lavoro in essere;

– il provvedimento impugnato è stato notificato il 22. 9. 2007, personalmente a mani dell’interessato, alla frontiera aerea di Malpensa;

– il ricorso è notificato soltanto il 14. 2. 2008 (e depositato in giudizio il 12. 3. 2008);

– nello stendere il ricorso, il difensore del ricorrente si pone preventivamente la questione della ricevibilità dello stesso, e conclude nel senso che esso – nonostante il decorso dei 60 gg. – sia ricevibile, sostenendo che nel provvedimento impugnato manca la dicitura sulla facoltà di impugnare il provvedimento, sui termini entro cui effettuare l’impugnazione e sull’autorità cui ricorrere, "tutti requisiti fondamentali ai fini della tempestiva proposizione del ricorso" (pagina 3 del ricorso);

– a sostegno della propria affermazione, il difensore del ricorrente produce la sola prima pagina del provvedimento impugnato, dove effettivamente tali indicazioni non sono riportate;

– ma in giudizio la Questura ha depositato anche la seconda pagina del provvedimento impugnato, dove si può notare agevolmente che sono riportati tutti gli avvertimenti che secondo il difensore del ricorrente mancherebbero, e sulla cui mancanza egli ha costruito la ricevibilità del proprio ricorso, altrimenti irrimediabilmente tardivo;

– producendo la sola prima pagina del provvedimento impugnato (non si sa per negligenza, errore o altro), il difensore del ricorrente ha fatto apparire in ricorso una situazione di fatto diversa da quella reale, situazione che avrebbe favorito il proprio assistito se la controparte o il giudice non si fossero accorti dell’errore; si ignora se indurre in errore il giudice, producendo in giudizio un documento monco, sia compatibile con gli obblighi deontologici della professione forense (e per questo motivo ci si rimette sul punto al giudizio del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, cui si trasmettono gli atti per valutare se ritenga necessario aprire un procedimento disciplinare a carico dei difensori del ricorrente);

– ma, a prescindere dalle questioni sulla correttezza del comportamento tenuto dalla difesa del ricorrente (che lasciamo al Consiglio dell’ordine), sta di fatto che il presupposto su cui si basava la ricevibilità del ricorso (e cioè la mancata menzione di termini e facoltà di impugnazione) è stato smentito documentalmente, talchè il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile per tardività;

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso per tardività.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 500.

DISPONE la trasmissione degli atti al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano per le valutazioni disciplinari di eventuale competenza nei confronti dei difensori del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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