Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 16-11-2011, n. 42137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.S.Z.A. è accusato di aver procurato lesioni personali gravi alla figlia minore della sua convivente, ponendola all’interno di una asciugatrice elettrica che provvedeva a mettere ed a lasciare in funzione per un tempo imprecisato, così cagionandole escoriazioni ed ematomi un po’ su tutto il corpo e ustioni di primo e secondo grado, in particolare sulla zona lombare e sui glutei con l’aggravante della malattia superiore ai 40 giorni, di aver agito con crudeltà, di avere approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa. L’indagato ha reso spontanea confessione, per cui non vi è questione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Quanto all’esigenza di prevenzione il gip presso il tribunale di Udine ha ritenuto necessario applicare all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere. Sulla richiesta di riesame dell’imputato, il tribunale di Trieste, in parziale riforma dell’ordinanza di custodia cautelare, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre dell’indagato. Contro questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Udine per illogicità della motivazione; in particolare, lamenta il pubblico ministero che il tribunale di Trieste, dopo aver ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza e attualità dell’esigenza cautelare, la conclamata incapacità dell’indagato a contenere i suoi impulsi violenti, la pericolosità sociale dell’indagato, anche in considerazione della sua inclinazione al delitto, ha poi ritenuto idonea la semplice misura degli arresti domiciliari. Il tribunale, in conclusione, non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che l’indagato ha avuto e può avere anche in futuro una reazione inconsulta ai più banali accadimenti della vita privata e soprattutto non ha dato il giusto peso alla spaventosa gravità della condotta posta in essere dall’indagato, solo perchè infastidito dal pianto di una bambina di due anni.

Motivi della decisione

Non spetta a questa corte di legittimità sostituirsi al tribunale del riesame nelle valutazioni discrezionali che sono di sua esclusiva competenza, purchè tali valutazioni siano logiche, congrue e sostenute da un idoneo apparato motivazionale. Nel caso in esame, però, come evidenziato dal Pubblico Ministero, la motivazione adottata dal tribunale di Trieste risulta contraddittoria, laddove riconosce non solo la estrema gravità del fatto, ma anche la pericolosità dell’individuo, definito come privo di equilibrio psichico ed incapace di contenere i suoi impulsi violenti in presenza di un ordinario accadimento della vita quotidiana non in linea con il suo volere Proprio quest’ultima considerazione avrebbe dovuto indurre il tribunale a considerare il pericolo di reiterazione di reati anche nei confronti della madre, la quale potrebbe essere oggetto della violenza Incontrollata del figlio per banali motivi di dissidi familiari, tanto frequenti in caso di coabitazione.

Per questi motivi la corte ritiene che il tribunale del riesame di Trieste debba effettuare un nuovo esame in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione e tenuto conto della personalità dell’individuo e del rischio di commissione di gravi reati con l’uso della violenza, operi un più approfondito esame dell’adeguatezza della cautela prescelta a fronteggiare il pericolo di recidivanza.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trieste per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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