T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A., odierno ricorrente, cittadino della Repubblica Islamica del Pakistan, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato G919705 rilasciatogli il 4 dicembre 2004 dalla Questura di Prato, non trovando lavoro in tale città decideva di trasferirsi a Reggio di Calabria, là dove, a suo dire, un connazionale, certo Hussain Nazar, gli aveva promesso dietro compenso in danaro di reperirgli una occupazione, e, sempre a suo dire, per intercessione di questi otteneva di stipulare un contratto di lavoro con la ditta di certo Giuseppe Varamo; allegando tale rapporto di lavoro a sostegno della richiesta, presentava quindi alla locale Questura istanza di rinnovo del predetto permesso (doc. 1 ricorrente, copia permesso di soggiorno originario; doc. 3 ricorrente, copia della denuncia querela di cui appresso, da cui si desume la vicenda del trasferimento; doc. 2 ricorrente, copia dell’istanza di rinnovo).

Successivamente, dato che il rapporto di lavoro promesso non aveva effettivamente inizio, l’odierno ricorrente a suo dire tentava di rintracciare il citato Hussain Nazar per chiedergli conto dell’accaduto; non riuscendovi, presentava nei confronti di questi il giorno 8 aprile 2006 denuncia querela presso il Commissariato della Polstato di Gioia Tauro (doc. 3 ricorrente, cit.); per intercessione di un altro proprio connazionale, si trasferiva poi a Brescia, ove otteneva una promessa di assunzione condizionata alla titolarità di un valido permesso di soggiorno (doc. 6 ricorrente, copia di essa).

Peraltro, in data 21 settembre 2007, N.A. riceveva il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che del permesso di soggiorno nega il rinnovo in quanto gli "accertamenti richiesti d’ufficio al Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro hanno acclarato che la ditta Varamo Giuseppe ha instaurato un rapporto di lavoro fittizio con il sopracitato cittadino extracomunitario, presumibilmente, solo per l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato" (doc. 7 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, N.A. propone quindi in questa sede impugnazione con ricorso articolato in un unico motivo di difetto di motivazione, nel senso che erroneamente l’amministrazione lo avrebbe ritenuto partecipe di una frode commessa simulando consapevolmente l’esistenza del rapporto di lavoro di cui si è detto; in realtà egli di tale frode sarebbe una vittima, avendo in buona fede creduto di concludere un contratto effettivo, dato che oltretutto il carattere fittizio dello stesso sarebbe non accertato.

Resiste l’amministrazione, con atto 24 ottobre e relazione 8 novembre 2007, e chiede che il ricorso sia respinto.

Con ordinanza 8 novembre 2007 n°858, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini di un riesame, che la Questura, come da relazione 19 maggio 2011 ha ritenuto impossibile, in ragione di una condanna penale, non meglio precisata, subita nelle more dal ricorrente.

All’udienza del giorno 13 luglio 2011 la Sezione ha disposto istruttoria come da ordinanza 26 luglio 2011 n1174, cui l’amministrazione ha ottemperato depositando in data 14 ottobre 2011 una serie di documenti; alla udienza del 23 novembre 2011 ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, nell’unico motivo dedotto, per le ragioni di seguito precisate.

1. In termini generali, è ben noto che la motivazione di un qualunque provvedimento amministrativo deve consentire di in modo agevole di ripercorrere il percorso logico seguito nell’emanare il provvedimento stesso: sul principio, si veda per tutte C.d.S. sez. V 11 novembre 2005 n°6347. La regola è intesa in modo ampio, nel senso che la motivazione si considera presente in tutti i casi in cui anche "a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni… della determinazione assunta", come affermato di recente da C.d.S. sez. IV 10 maggio 2005 n°2231; rimane fermo però che tale ricostruzione deve essere possibile, e non meramente ipotetica o congetturale.

2. Per altro verso, l’onere di motivazione, così come previsto in modo espresso dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n°241, può essere assolto anche con il rinvio esplicito ad uno degli atti del procedimento, cd. motivazione per relationem: come dispone il comma 3 dell’articolo in questione, infatti, "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama". In proposito, come ha chiarito la giurisprudenza, l’atto richiamato deve essere offerto in copia o per lo meno in visione, e ciò su istanza di parte, si che non può dolersi di un difetto di motivazione chi non possa provare di avere richiesto l’accesso all’atto e di non essere stato in ciò soddisfatto: così sul punto C.d.S. sez. IV 24 dicembre 2007 n° 6653 e 20 ottobre 2000 n° 5619.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato contiene anzitutto una motivazione senz’altro qualificabile come perplessa: afferma, come ricordato in narrativa, che il ricorrente avrebbe instaurato un rapporto di lavoro fittizio "presumibilmente" al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno. Oltre a ciò, a sostegno di tale affermazione non è dato rintracciare fatti concreti di segno inequivoco, che l’amministrazione, salvo quanto si dirà, non ha offerto nemmeno a seguito dell’ordinanza istruttoria di cui in premesse, che pure prescriveva in chiusura di render comunque noto tutto quanto si reputasse "utile a fini di giustizia".

4. A fronte della motivazione citata, il ricorrente ha offerto una propria versione dei fatti non priva di coerenza intrinseca: egli non nega di non essere mai entrato in contatto con il datore di lavoro Varamo Giuseppe, ma afferma, come si è detto, di essere stato non già parte attiva di una frode, ma vittima in buona fede di essa, e a riprova di ciò allega la propria denuncia penale nei confronti del presunto responsabile. Si tratta (v. doc. 3 ricorrente, cit.) di atto presentato in tempi non sospetti, ovvero molto prima di ricevere il provvedimento impugnato, e che comunque comporta una certa assunzione di responsabilità, dato che una denuncia infondata o pretestuosa può comportare anche una imputazione di calunnia.

5. In proposito, come risulta dalla relazione 14 ottobre 2011 della p.a., l’approfondimento istruttorio svolto non ha consentito esiti conclusivi, poiché, pur a fronte di una denuncia la cui effettiva esistenza non è stata messa in discussione, il ricorrente non risulta come parte lesa nei registri della competente Procura della Repubblica; una denuncia nei confronti di colui che lo avrebbe frodato risulta invece come presentata da altri ed archiviata, ma tale formula notoriamente si adotta allorquando manchino "elementi per sostenere l’accusa in giudizio" e quindi non implica alcun positivo accertamento sui fatti per i quali si è proceduto.

6. In tale quadro complessivo di incertezza, si deve secondo logica dare credito alla ricostruzione del ricorrente, documentata per quanto era nelle sue possibilità; rimane ovviamente nel potere dell’amministrazione rivalutare la sua posizione attraverso una nuova, corretta e completa, istruttoria.

7. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 20 dicembre 2005 Cat. A12/2005/Imm/II Sez., del Questore della Provincia di Reggio di Calabria. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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