T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 3345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorso è diretto avverso il decreto con il quale il direttore generale della Giustizia civile ha disposto l’irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 a carico della società ricorrente per il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 7, primo comma, D.lgs. n. 88/92 (disposizione abrogata ma ancora applicabile, ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 39/10). In particolare, si contesta alla società ricorrente di non aver comunicato l’atto di variazione della sede, l’atto di variazione del consiglio di amministrazione e l’atto di trasferimento ed altre operazioni su quote.

La ricorrente sostiene l’illegittimità della sanzione per prescrizione del credito vantato, per difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio stante la mancata allegazione degli atti in esso richiamati e l’omessa esposizione del calcolo utilizzato per la determinazione della misura irrogata, nonché per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Le parti intimate non si sono costituite.

2) Preliminarmente il collegio osserva che sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza resa in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Ancora in via preliminare si precisa che, nel corso dell’udienza camerale, il Presidente del Collegio ha informato la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., circa la eventualità che a fondamento della decisione fosse posta una questione rilevabile d’ufficio, inerente a difetto di notifica.

3) Il Tribunale rileva, infatti, l’inammissibilità del ricorso proposto, in quanto notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in violazione del primo comma dell’art. 11, comma 1, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, ove si prevede che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".

Tale disciplina è sicuramente riferibile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ove si stabilisce che "l’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali".

Sotto altro profilo va osservato che il ricorso è stato anche notificato all’amministrazione statale nella sede propria e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dove l’amministrazione statale è ope legis domiciliata sempre ai sensi dell’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, reso applicabile ai giudizi avanti gli organi della giurisdizione amministrativa in forza del citato art. 10 l. 3 aprile 1979 n. 103.

La nullità di dette notifiche non è sanata, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

A differente soluzione non può condurre, nel caso di specie, quanto previsto dall’art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009, il quale aveva reso applicabile anche ai giudizi amministrativi il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile, a norma del quale "se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Infatti, tale previsione è stata successivamente modificata, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’art. 4, comma 1, n. 42 dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che ne ha soppresso l’automatica estensione al processo amministrativo.

L’art. 44, comma quarto, c.p.a., vigente all’epoca di presentazione del ricorso, consente di disporre la rinnovazione della notifica nulla soltanto qualora "l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Detto presupposto certamente non si verifica nel caso in esame tenuto conto che l’esito negativo della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore di diritto nel quale è incorsa la ricorrente (cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 novembre 2010 n. 33139).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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