Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2011) 17-11-2011, n. 42432 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 27/6/2011 il Tribunale del riesame di Palermo, adito dall’indagata C.M. in sede di appello, in parziale riforma dell’ordinanza in data 11/5/2011 del G.I.P. in sede, che aveva sostituito in peius il regime cautelare degli arresti domiciliari inflitto alla predetta, applicando nei suoi confronti la misura cautelare inframuraria, in conseguenza dell’accertata evasione dall’abitazione, ove l’indagata era ristretta, disponeva il trasferimento di costei presso un C.D.T. dell’Amministrazione Penitenziaria, che avesse un reparto malattie infettive.

Contro tale decisione ricorre l’indagata a mezzo del suo difensore che a sostegno della richiesta di annullamento denuncia con l’unico motivo la violazione della legge penale e processuale in riferimento all’art. 385 c.p. e art. 276 c.p.p., comma 1 ter, e censura il vizio di motivazione, in cui era incorso il giudice dell’appello, nel valutare, rigettandoli i due motivi di gravame, concernenti la non gravità della condotta dell’indagata, che si era allontanata da casa per le condizioni di salute, attestate dalla documentazione sanitaria allegata, e la veridicità della giustificazione offerta, che trovava conferma nelle conclusioni peritali, che avevano accertato la incompatibilità delle condizioni di salute della donna con il regime carcerario.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta infatti dalla comunicazione del D.A.P., allegata agli atti, che la C. è stata posta in libertà alla data dell’8 Luglio 2011, successiva alla proposizione del ricorso, e, non perseguendo il ricorso altro scopo se non quello della scarcerazione, è venuto a mancare ogni interesse alla decisione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *