Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 17-11-2011, n. 42425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Pisa dichiarò P.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93 e 95, per avere eseguito lavorazioni non previste nel progetto depositato in relazione a lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico in zona sismica, e lo condannò alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo innanzitutto che la sentenza è manifestamente illogica e contraddittoria. Il giudice ha ritenuto che il reato in esame è un reato di pericolo concreto e poi ha ravvisato che le opere in difformità dal progetto realizzate non integravano nessun pericolo perchè sono risultate conformi alle norme tecniche, e quindi non erano idonee a ledere il bene giuridico tutelato. In realtà la questione verte sul fatto che la scala originariamente progettata in cemento è stata realizzata in ferro ed è stata poi regolarmente collaudata.

E’ manifestamente illogica poi anche la determinazione della pena.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso non possono ritenersi manifestamente infondati e quindi il rapporto processuale di impugnazione si è regolarmente instaurato dinanzi a questa Corte, che può pertanto rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato intervenute anche successivamente alla emissione della sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il reato in questione fosse un reato permanente e che la permanenza fosse cessata solo nell’ottobre 2007 con la presentazione della relazione fine lavori, facendo però riferimento a principi affermati in relazione ad una diversa ipotesi di reato, e precisamente a quella di esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche.

Nella specie invece è stata contestata e ritenuta non questa ipotesi di reato, bensì quella diversa di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93, ossia di inizio dei lavori senza il previo deposito di un progetto firmato da professionista abilitato. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "I reati previsti dalla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell’omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei" (Sez. Un., 14.7.1999, n. 18, Lauriola, m. 213933; Sez. 3^, 10.11.1999, n. 3505, La Manna, m. 216382; Sez. 3^, 8.10.2008, n. 41854, Patanè Troppa, m. 241383); "In materia di normativa antisismica, le contravvenzioni di omesso preavviso d’inizio attività e di inizio lavori senza preventiva autorizzazione sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l’attività di edificazione in carenza dei previi adempimenti o dell’autorizzazione suddetta" (Sez. 3^, 6.10.2008, n. 41858, Gifuni, m. 241424); "I reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del T.U. in materia edilizia ( D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), previsti per le costruzioni in zone sismiche, e relativi all’omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio lavori, che hanno sostituito i precedenti L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17, 18 e 20, hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l’omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere" (Sez. 3^, 13.11.2003, n. 3351, Catanese, m. 227396).

D’altra parte, anche a voler seguire un diverso orientamento e ritenere che il reato abbia natura permanente (cfr. Sez. 3^, 5.12.2007, n. 3069, Mirabelli, m. 238629), la permanenza comunque cessa non solo con la presentazione della relativa denuncia con l’allegato progetto ma anche con la fine della esecuzione dei lavori.

Nel caso in esame il giudice di primo grado ha accertato, in punto di fatto, che la realizzazione della scala in ferro al posto di quella in cemento prevista dal progetto avvenne nel 2005. In applicazione del principio del favor rei deve ritenersi che l’esecuzione si verificò prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen., con la conseguenza che, dovendo considerarsi un periodo massimo di prescrizione di tre anni, il reato si era estinto già nel 2008, ben prima della data di emissione della sentenza impugnata. In ogni caso, anche a voler ritenere che la realizzazione della scala avvenne il 31 dicembre 2005 e che quindi si debba considerare un periodo massimo di prescrizione di 5 anni, la prescrizione sarebbe ormai maturata il 31 dicembre 2010.

Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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