Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 17-11-2011, n. 42424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 novembre 2010, il Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Adrano dichiarava P.G. e C. G. responsabili di plurime violazioni della disciplina concernente le costruzioni in zone sismiche e le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica in relazione alla costruzione di un manufatto con struttura portante in muratura e copertura ad una falda con tegole di me 19,14, di una veranda con struttura portante in pilastri di muratura e legname e copertura con tegole di mq 46,50 ed altezza di m. 3,20, nonchè di un manufatto con strutture portanti in cemento armato rivestite esternamente di pietrame lavico di mq 115,50 e li condannava, entrambi, alla pena dell’ammenda.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione, in quanto il giudice non aveva tenuto conto, con riferimento ai capi b) e c) della rubrica, della natura pertinenziale e di straordinaria manutenzione delle opere eseguite, omettendo così di considerare la inidoneità delle stesse a ledere concretamente il bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Osservavano, riguardo ai reati rubricati ai capi d) e) ed f), che mancava anche in questo caso ogni riferimento alla configurabilità del reato ed alla lesività della condotta, trattandosi di opere minori che non interessavano elementi strutturali dell’edificio.

Con un secondo motivo di ricorso lamentavano che il giudice del merito aveva loro concesso la sospensione condizionale nonostante la esiguità della pena senza concretamente motivare in ordine alla scelta adottata, la quale configgeva con il loro concreto interesse.

Insistevano pertanto per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il riferimento alla tipologia delle opere ai fini dell’applicabilità della disciplina antisismica non appare rilevante.

Vero è che in un precedente arresto, risalente nel tempo e richiamato dai ricorrenti, si era affermato che, avendo la menzionata disciplina finalità di salvaguardia della pubblica incolumità nelle zone soggette a fenomeni sismici, la stessa doveva ritenersi applicabile esclusivamente nei casi in cui dette opere assumevano rilevanza con riferimento al bene giuridico tutelato e non anche quando le stesse non interessino la pubblica incolumità, come nelle ipotesi manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente (Sez. 3^n. 10188, 11 novembre 1981), tuttavia, in una più recente pronuncia, si è affermato che, ai fini dell’applicabilità delle suddette disposizioni, la natura dei lavori è del tutto irrilevante in quanto la norma presuppone esclusivamente che gli interventi siano eseguiti in zona sismica (Sez. 3^n. 46081, 15 dicembre 2008).

Si è inoltre specificato, successivamente, che solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria sono sottratti all’applicazione di tale disciplina (Sez. 3^ n. 34604, 24 settembre 2010).

Ciò posto, si osserva che tali considerazioni appaiono perfettamente in linea con la lettera della legge che si riferisce espressamente a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", senza alcuna specifica distinzione con riferimento ai materiali o al carattere precario della costruzione (v. Sez. 3^ n. 23076, 8 giugno 2011) poichè ciò che rileva, in concreto, è la esigenza di salvaguardare la sicurezza delle costruzioni che insistono in zone a rischio sismico.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento alla disciplina riguardante le opere in cemento armato, in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 71, contiene un riferimento generico all’esecuzione di lavori, senza che sia quindi necessaria una loro specifica caratterizzazione, ad esempio, come manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione.

La natura dei lavori, ai fini della configurazione del reato è, pertanto, irrilevante (cfr. Sez. 3^ n. 46081, 15 dicembre 2008 cit.) anche se, sulla base della definizione dell’art. 53, la disciplina è applicabile quando le opere costituiscano elementi strutturali dell’edificio (Cass. Sez. 3^ n. 38405, 9 ottobre 2008).

Date dunque tali premesse e considerata la natura delle opere come descritte nell’imputazione, appare di tutta evidenza che il giudice del merito ha fatto buon uso delle disposizioni di legge interpretate alla luce dei principi in precedenza richiamati.

Si tratta, nella fattispecie, di interventi certamente consistenti collocabili nel novero delle nuove costruzioni e, come tali, soggetti a permesso di costruire, la cui consistenza e destinazione le rendeva soggette tanto alla disciplina dettata per le zone sismiche quanto a quella sugli interventi in cemento armato, materiale con cui sono state realizzate le strutture portanti di almeno uno dei tre edifici per cui è processo.

Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di specificare che, in caso di condanna a pena dell’ammenda sospesa condizionalmente, vi è per il giudice il dovere di motivare sull’utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato (che non deve coincidere con il mero interesse a riservarsi la sospensione condizionale per futuri e più gravi reati) a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria (Sez. 3^ n. 11091, 23 marzo 2010; Sez. 1^ n. 44602, 1 dicembre 2008; Sez. 1^ n. 26633, 2 luglio 2008; Sez. 1^ n. 45484, 24 novembre 2004).

Nella fattispecie il giudice del merito si è limitato a specificare che la concessione del predetto beneficio era supportata dalla presunzione che gli imputati, stante la loro incensuratezza, si sarebbero astenuti, in futuro, dalla commissione di altri reati.

Tale motivazione appare non adeguata alla luce del principio dianzi richiamato, cosicchè il beneficio, non richiesto, deve essere revocato.

In tal senso può provvedersi direttamente in questa sede, con annullamento sul punto senza rinvio, a norma dell’art. 620 c.p.p.,, lett. 1) con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *